Revoca degli sgravi contributivi e condanna del contumace vittorioso: nessun diritto alle spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9215 del 12.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio degli sgravi contributivi di cui all’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 è condizionato alla costante regolarità contributiva del datore di lavoro, non essendo ammessa una regolarizzazione ex post oltre il termine dilatorio di quindici giorni previsto dalla procedura per il rilascio del DURC. L’accertamento della regolarità contributiva prescinde dall’attivazione, da parte dell’ente previdenziale, della richiesta di regolarizzazione prevista dal relativo decreto ministeriale, potendo l’eventuale violazione degli obblighi procedimentali dar luogo soltanto a una responsabilità risarcitoria dell’ente, qualora causalmente correlata alla perdita della chance di fruire dei benefici. Inoltre, non può essere pronunciata condanna alle spese processuali in favore della parte contumace vittoriosa, la quale, non avendo svolto attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
Il Fatto
A seguito di note di rettifica mensili, l’INPS intimava a un datore di lavoro il pagamento di contributi dovuti per il periodo febbraio-maggio 2017. L’avviso di addebito per gli importi non versati determinava la revoca degli sgravi contributivi fruiti, per il venir meno della regolarità contributiva. Il datore di lavoro proponeva opposizione, rigettata dal Tribunale, e successivamente appello, rigettato dalla Corte d’appello di Catania, che confermava la decadenza dal beneficio. Avverso la sentenza d’appello, il datore di lavoro ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo, concernenti rispettivamente l’omessa pronuncia sulla revoca dei benefici anche per i periodi senza irregolarità e la motivazione apparente della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno ritenuto le censure infondate, richiamando i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo, è stato ribadito che il godimento degli sgravi è condizionato dalla regolarità contributiva e che non è consentita una regolarizzazione ex post oltre il termine dilatorio di quindici giorni, in quanto la norma mira ad assicurare una costante regolarità, quale presupposto per l’applicazione del beneficio. In secondo luogo, la Corte ha precisato che l’accertamento dei presupposti per la revoca prescinde dall’attivazione da parte dell’INPS della richiesta di regolarizzazione.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto fondato, in quanto non può essere pronunciata condanna alle spese in favore del contumace vittorioso, che non ha svolto attività processuale. Nella specie, l’INPS non si era costituito in primo grado e, pertanto, non aveva diritto al rimborso delle spese. La Corte ha quindi accolto il terzo motivo, rigettati i primi due, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato non dovute le spese di primo grado, compensando quelle del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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