La sospensione ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 opera anche per l’appello dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. 5 n. 16610 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, opera automaticamente per tutte le parti del giudizio, ivi inclusa l’Amministrazione finanziaria. Essa non è subordinata alla circostanza che il contribuente abbia manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata. Ne consegue che l’appello proposto dall’Ufficio dopo la scadenza del termine originario, ma entro il termine prorogato per effetto della sospensione, è tempestivo e non può essere dichiarato inammissibile.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente due avvisi di accertamento per l’anno 2012, rispettivamente ai fini IRES e IRAP, disconoscendo la deducibilità dell’ammortamento dell’avviamento iscritto a seguito di un’operazione ritenuta elusiva ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società, dichiarando la decadenza dell’Amministrazione. L’appello dell’Agenzia veniva però dichiarato inammissibile per tardività dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, lamentando la mancata applicazione della sospensione dei termini ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che la sentenza di primo grado era stata depositata il 26 ottobre 2018, sicché il termine lungo di sei mesi per appellare sarebbe scaduto il 26 aprile 2019. L’appello dell’Agenzia era stato notificato solo il 23 gennaio 2020. La questione centrale consiste nello stabilire se tale notifica fosse tempestiva, tenuto conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Richiamato il dato normativo, la Corte evidenzia che l’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 prevede la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione per le controversie definibili, qualora gli stessi scadano nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019. Nel caso di specie, la vertenza presentava tutti i requisiti per rientrare nell’ambito applicativo della norma, essendo attribuita alla giurisdizione tributaria, vedendo come parte l’Agenzia delle Entrate e avendo ad oggetto atti impositivi.
Poiché il termine per appellare scadeva il 26 aprile 2019, data interna alla finestra di sospensione, la scadenza doveva intendersi differita al 27 gennaio 2020. Tale data risulta ulteriormente prorogata al giorno successivo, essendo festivo, ai sensi dell’art. 155, quarto comma, c.p.c. La notifica dell’appello effettuata il 23 gennaio 2020 è quindi tempestiva.
La Corte precisa che l’operatività della sospensione non è subordinata alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata da parte del contribuente. In mancanza di una limitazione soggettiva espressa, il meccanismo sospensivo opera automaticamente nei confronti di tutte le parti, inclusa l’Amministrazione finanziaria. La tesi secondo cui la norma sarebbe stata dettata nell’esclusivo interesse del contribuente viene esplicitamente disattesa, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto.
La Corte accoglie pertanto il ricorso dell’Agenzia limitatamente alla controversia concernente l’avviso IRES, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. Per la controversia relativa all’IRAP, invece, la società aveva perfezionato la definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 204, legge n. 197/2022, e il relativo giudizio viene dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
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Nota della Redazione
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