La mancata discussione orale richiesta ex art. 352 c.p.c. determina la nullità della sentenza d’appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 12104 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell’art. 352, comma 2, c.p.c., comporta di per sé la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione. L’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori di svolgere con pienezza le difese finali, anche nelle forme orali, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa. La riproposizione della richiesta di discussione orale non esige il deposito di un’apposita e autonoma istanza diretta al presidente della corte, ma può essere contenuta nella memoria di replica depositata nel termine all’uopo prescritto.
Il Fatto
Una condomina impugnava dinanzi al Tribunale di Milano una delibera assembleare del Condominio, deducendone la nullità della convocazione e la violazione di norme del codice civile e delle disposizioni di attuazione. Il Tribunale annullava parzialmente la delibera e rigettava le altre domande, con condanna del Condominio a un terzo delle spese di lite. La soccombente proponeva appello principale e il Condominio appello incidentale; la Corte d’appello di Milano, qualificato l’appello incidentale come subordinato, rigettava l’appello principale e condannava l’appellante alle spese.
Avverso tale sentenza la condomina proponeva ricorso per cassazione, deducendo sei motivi; il Condominio restava intimato. La ricorrente lamentava, tra l’altro, che la Corte d’appello avesse deciso la causa senza fissare l’udienza di discussione orale, nonostante la richiesta fosse stata formulata in sede di precisazione delle conclusioni e reiterata nelle memorie conclusive, in violazione dell’art. 352 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata discussione orale. Nell’esaminare la questione, ha dato continuità al principio, già affermato in numerosi precedenti di legittimità, secondo cui la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, nonostante la rituale richiesta ex art. 352, comma 2, c.p.c., determina di per sé la nullità della sentenza d’appello, senza necessità di allegare uno specifico pregiudizio, in quanto l’impedimento alla discussione costituisce violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
La Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 36596 del 2021, secondo cui la parte che deduce la nullità della sentenza d’appello per non aver potuto esporre le proprie difese conclusive non ha alcun onere di indicare quali argomentazioni avrebbe addotto in prospettiva di una diversa soluzione del merito, poiché la violazione del contraddittorio non è riferibile solo all’atto introduttivo ma deve realizzarsi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
La Corte ha preso in esame anche l’orientamento che subordina la nullità alla dimostrazione di uno specifico pregiudizio, ma ha rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente aveva comunque indicato il pregiudizio subito, sostenendo la necessità di illustrare la confusione creata dal Tribunale in ordine all’omessa esibizione della documentazione e alla violazione dell’art. 2697 c.c.
Quanto alla forma della richiesta, la Corte ha precisato che la riproposizione dell’istanza di discussione orale, già formulata in sede di precisazione delle conclusioni, non richiede il deposito di una autonoma istanza diretta al presidente della corte d’appello, ma può essere contenuta nella memoria di replica, come avvenuto nella specie. Dall’esame diretto degli atti, compiuto in ragione dell’error in procedendo dedotto, è emerso che la parte aveva reiterato la richiesta sia in comparsa conclusionale sia nella memoria di replica.
Il primo motivo è stato pertanto ritenuto fondato. I restanti motivi, concernenti la contraddittorietà della motivazione, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la mancata verifica della regolarità della documentazione, la liquidazione delle spese e la mancata distrazione, sono stati dichiarati assorbiti, poiché la Corte d’appello, in sede di rinvio, dovrà procedere a una nuova decisione della causa previa discussione orale, esaminando le questioni rimaste assorbite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.