Rimborso addizionale accise: la decadenza biennale decorre dall’ultima dichiarazione o dall’abolizione dell’imposta (Cass. civ. Sez. 5 n. 11262 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito maturato per eccedenza di versamenti relativi a imposte sui prodotti energetici, inclusa l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica, configura un indebito da dichiarazione che non incorre in alcuna decadenza se regolarmente riportato nelle dichiarazioni successive. Fino alla chiusura del rapporto, è preclusa la possibilità di ottenere il rimborso anticipato del credito stesso, mentre è consentito il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente. Una volta definito il rapporto, il credito integra un indebito oggettivo, il cui rimborso deve essere richiesto entro il termine biennale di decadenza decorrente dall’ultima dichiarazione di consumo o, nel caso di abolizione dell’imposta, dalla data in cui tale abolizione ha effetto.
Il Fatto
La società contribuente presentava istanza di rimborso dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica, relativamente al credito emerso dalla dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2011, presentata nel marzo 2012. L’istanza, inoltrata il 31/03/2014, era motivata dall’abolizione dell’addizionale, avvenuta con decorrenza dal 01/01/2012, e dalla conseguente impossibilità di compensare il credito negli anni successivi.
L’Amministrazione doganale negava il rimborso eccependo la decadenza biennale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 504/1995. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale, su appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, riformava la decisione ritenendo maturata la decadenza. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi vertenti sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 56 del d.lgs. n. 504/1995. Con il primo motivo, la società sosteneva che i maggiori acconti versati non costituissero pagamenti indebiti, bensì versamenti eccedentari rispetto al dovuto. Con il secondo motivo, lamentava l’illegittima applicazione della versione dell’art. 14 TUA, entrata in vigore successivamente alla presentazione della dichiarazione di consumo.
I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato principio secondo cui il meccanismo di pagamento delle accise sui prodotti energetici si fonda su alcuni elementi caratterizzanti: il credito per eccedenze di versamento, quale indebito da dichiarazione, non soggiace a decadenza quando è riportato nelle dichiarazioni successive; fino alla chiusura del rapporto non può essere chiesto il rimborso anticipato; è invece possibile il trasferimento contabile del credito. Solo alla definizione del rapporto, il credito assume natura di indebito oggettivo, rimborsabile entro il termine decadenziale biennale che decorre dall’ultima e definitiva dichiarazione di consumo.
Con specifico riferimento all’addizionale provinciale, la Corte ha precisato che il termine di decadenza per il rimborso decorre dall’ultima dichiarazione di consumo ovvero dall’intervento abrogativo dell’addizionale, efficace dal 01/01/2012. Nel caso concreto, essendo stata la dichiarazione presentata il 09/03/2012 e l’istanza di rimborso inoltrata solo il 31/03/2014, la richiesta risultava tardiva con riferimento a entrambi i termini di decorrenza individuati.
Quanto alla modifica dell’art. 14, comma 2, TUA, introdotta con decorrenza dal 03/12/2016, la Corte ne ha escluso ogni rilevanza ai fini del giudizio, trattandosi di disposizione applicabile a fattispecie successive alla sua entrata in vigore. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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