Errore di fatto e attività interpretativa: limiti della revocazione delle pronunce di cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 9588 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione avverso le pronunce della Corte di cassazione è ammissibile esclusivamente per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., il quale consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti. Detto errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice. L’errore deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; deve essere essenziale e decisivo; deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte.
Il Fatto
Il ricorrente e la società avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso a loro carico per l’inadempimento di obbligazioni assunte con un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, rigettando anche la domanda di manleva nei confronti del mediatore.
Avverso la sentenza d’appello, i soccombenti avevano proposto ricorso per cassazione. La Corte, con ordinanza, lo aveva dichiarato improcedibile per non aver prodotto la ricevuta di accettazione e consegna della notifica della sentenza impugnata, oltre alla relata di notifica. Avverso tale declaratoria, i ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria di costituzione di una delle parti intimate, in quanto depositata tardivamente il giorno precedente l’adunanza camerale.
Con l’unico motivo, i ricorrenti hanno dedotto un presunto errore di fatto risultante dagli atti, sostenendo che l’ordinanza contestata avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente il deposito della sentenza impugnata e della relata di notifica per soddisfare l’onere imposto dall’art. 369 c.p.c. Secondo i ricorrenti, la produzione di tali documenti sarebbe stata sufficiente.
La Suprema Corte ha rilevato che la censura non riguarda un errore di fatto, ma un’eventuale valutazione in diritto. Il profilo relativo alla necessità di produrre anche la ricevuta di accettazione e consegna era stato specificamente considerato e valutato dal Collegio che aveva pronunciato l’ordinanza impugnata.
Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 20013 del 19 luglio 2024, la Corte ha precisato i requisiti dell’errore revocatorio, che non può concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice. Nella specie, difettavano i requisiti della erronea percezione dei fatti e della non attinenza all’attività interpretativa.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, in considerazione della condotta difensiva degli intimati.
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Nota della Redazione
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