Somministrazione irregolare di manodopera: onere della prova presuntiva a carico del fisco (Cass. civ. Sez. 5 n. 9792 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari, che il giudice di merito è tenuto a valutare dapprima analiticamente e poi complessivamente, per verificarne la gravità, la precisione e la concordanza. In caso di somministrazione irregolare di manodopera schermata da un contratto di appalto, la nullità del contratto interponente-interposta priva di giustificazione l’esborso dell’apparente appaltante, con conseguente indetraibilità dell’IVA e indeducibilità dei costi, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla buona fede del cessionario, non essendo configurabile la buona fede di chi sa se e in che misura abbia ricevuto la prestazione. La sentenza di appello che neghi genericamente la rilevanza degli indizi senza esaminarli è viziata per violazione delle norme sulla prova presuntiva.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA e un atto di contestazione sanzioni, contestando l’utilizzo di fatture emesse da una ditta individuale e da una società appaltatrice. Per la società, l’Ufficio deduceva l’inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni, ritenendo che il contratto di appalto mascherasse una somministrazione di manodopera irregolare: la prestazione sarebbe stata resa da lavoratori in realtà alle dipendenze della contribuente. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, e la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, adita dall’Agenzia, confermava l’annullamento delle riprese relative alle fatture della società appaltatrice, affermando l’assenza di prova della fittizietà del contratto. Avverso tale sentenza, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il primo motivo, con cui l’Agenzia denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992. Il motivo è stato ritenuto infondato, richiamando il principio per cui la motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione. Nella specie, la sentenza impugnata, ancorché concisa, indicava le ragioni della conferma, anche mediante il richiamo alle motivazioni di primo grado; il giudice d’appello può motivare per relationem, purché dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, come nel caso di specie.
Con il secondo motivo, l’Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA (art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, art. 5 del d.lgs. n. 446/1997, art. 19 del d.P.R. n. 633/1972) e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per avere il giudice d’appello escluso apoditticamente che il contratto di appalto fosse fittizio, senza considerare gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio. Disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo, la Corte lo ha reputato fondato, enunciando i principi in materia di riparto dell’onere probatorio nelle contestazioni di operazioni inesistenti.
La Corte ha rammentato che l’Amministrazione può provare l’inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni, e che il giudice di merito deve valutare gli elementi indiziari sia singolarmente sia complessivamente, per verificarne la gravità, la precisione e la concordanza, prima di esaminare l’eventuale prova contraria del contribuente. Ha precisato che, in caso di somministrazione irregolare schermata da appalto, la nullità del contratto interponente-interposta rende l’operazione economica oggettivamente inesistente tra le parti, con la conseguente perdita del diritto alla detrazione e alla deduzione dei costi, e che non è configurabile la buona fede del contribuente, il quale sa se abbia effettivamente ricevuto la prestazione per cui ha pagato il corrispettivo. Ha infine evidenziato che il giudice d’appello, limitandosi a un diniego generico della prova, ha omesso l’esame globale del quadro indiziario indicato dall’Ufficio, non adempiendo al proprio compito istituzionale.
La Corte ha pertanto accolto il secondo motivo, cassando la sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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