Recupero del credito d’imposta e controlli automatizzati: la Cassazione delimita l’ambito dell’art. 36-bis (Cass. civ. Sez. 5 n. 9888 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 (e del corrispondente art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, in materia di IVA) è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, fondato sui dati forniti dal contribuente o sulla correzione di errori materiali o di calcolo, non potendo in tal modo risolversi questioni giuridiche. L’Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura automatizzata anche per rettificare l’imposta indicata in dichiarazione in base all’applicazione di una diversa aliquota, qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall’applicazione diretta e immediata di norme giuridiche, ma non nell’ipotesi in cui emergano profili valutativi o estimativi. Qualora l’Amministrazione verifichi che il credito d’imposta erroneamente esposto non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti, può procedere alla rettifica degli errori materiali o di calcolo, ma non all’emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti che il contribuente ha anche illegittimamente utilizzato il credito esposto, generando un debito che legittima la pretesa di recupero mediante la notifica della cartella. La cartella di pagamento emessa all’esito di un controllo automatizzato può essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa.
Il Fatto
La Curatela dell’eredità giacente di una contribuente deceduta impugnava una cartella di pagamento emessa, ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 (MU 2016). Con la cartella venivano iscritte a ruolo somme per omessi o tardivi versamenti IRPEF e IVA, derivanti dal mancato riconoscimento di eccedenze di credito dell’anno precedente, nonché l’importo di euro 15.829,00 a titolo di recupero del credito d’imposta “residuo della precedente dichiarazione” per gli esercenti sale cinematografiche.
In sede di mediazione, l’Ufficio aveva riesaminato la posizione della contribuente, rilevando che la dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2014 era stata presentata tardivamente e che, sulla base delle risultanze della liquidazione della dichiarazione originaria, erano stati riconosciuti i crediti IRPEF e IVA e effettuata una riliquidazione con sgravio parziale della cartella. La parte residua riguardava il recupero del credito d’imposta per gli esercenti sale cinematografiche, non documentato mediante la certificazione SIAE.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria confermava la sentenza, avverso la quale la Curatela proponeva ricorso per cassazione con due motivi, mentre l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, con cui la ricorrente lamentava che la procedura automatizzata fosse stata utilizzata per un recupero che implicava una valutazione sulla spettanza del credito, incompatibile con un controllo meramente cartolare.
La Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis è ammissibile solo quando il dovuto è determinato mediante un controllo meramente cartolare e non per risolvere questioni giuridiche. Ha inoltre precisato che l’Amministrazione può ricorrere a tale procedura anche per rettificare l’imposta indicata in dichiarazione in base all’applicazione di una diversa aliquota, ma non quando emergano profili valutativi o estimativi, diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria (ex multis, Cass. n. 3752/2019, Cass. n. 30791/2018, Cass. n. 8462/2024).
In riferimento al credito d’imposta, la Corte ha evidenziato che, qualora l’Amministrazione verifichi che il credito erroneamente esposto non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti, può procedere alla rettifica degli errori materiali ma non all’emissione della cartella per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti l’illegittimo utilizzo del credito esposto, che genera un debito e legittima, quindi, il recupero mediante la cartella (cfr. Cass. n. 20643/2021).
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la CGT avesse fatto corretta applicazione di tali principi: l’iscrizione a ruolo era nata da una verifica cartolare dei dati indicati dalla contribuente e dalle incongruenze emerse dal raffronto tra la dichiarazione per il 2015 e quella per il 2014, oggetto di una dichiarazione integrativa a favore tardiva e quindi priva di effetti. Il riferimento alla mancata esibizione della certificazione SIAE, operato dalla CGT, è stato considerato estraneo alla procedura automatizzata, non essendo stato posto a fondamento della pretesa. La censura concernente il mancato utilizzo in compensazione del credito è stata ritenuta inammissibile, in quanto profilo nuovo non trattato nella sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 per il dedotto difetto di motivazione della cartella, la Corte ha confermato che la cartella emessa all’esito di un controllo automatizzato può essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione, essendo il contribuente già nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., in quanto il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata.
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Nota della Redazione
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