Addizionale IRPEF 10%: l’art. 33, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 amplia la base imponibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 10062 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’addizionale IRPEF del 10% prevista dall’art. 33 d.l. n. 78/2010, come modificato dall’art. 23, comma 50-bis, d.l. n. 98/2011 che ha inserito il comma 2-bis, si applica all’ammontare dei compensi erogati sotto forma di bonus e stock options ai dirigenti del settore finanziario che eccede la parte fissa della retribuzione, senza che sia richiesto il superamento del triplo di detta parte fissa. Il comma 2-bis ha natura innovativa e non interpretativa: incidendo sulla base imponibile, determina l’abrogazione tacita, ai sensi dell’art. 15 preleggi, del diverso criterio di commisurazione previsto dal comma 1 per i compensi corrisposti a decorrere dal 17 luglio 2011. La questione di legittimità costituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., è manifestamente infondata, come già ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 201/2014.
Il Fatto
Il contribuente, dirigente di società operanti nel settore della gestione di fondi comuni di investimento, presentava istanza di rimborso dell’addizionale IRPEF del 10% trattenuta sui bonus per gli anni 2017 e 2018. L’istanza si basava sull’assunto che l’addizionale fosse applicabile solo se la parte variabile della retribuzione avesse superato il triplo della parte fissa, come indicato nel comma 1 dell’art. 33 d.l. n. 78/2010.
A fronte del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente proponeva ricorso, accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. L’appello dell’Agenzia delle Entrate veniva rigettato in secondo grado, con conseguente ricorso per cassazione dell’Ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la violazione dell’art. 33 d.l. n. 78/2010. Il motivo unico di ricorso contesta l’assunto della sentenza impugnata per cui il comma 2-bis avrebbe natura meramente specificativa, e non ampliativa, dei presupposti applicativi dell’addizionale.
La Corte richiama il proprio orientamento consolidato, affermando che l’addizionale si applica all’ammontare dei compensi variabili che eccede la parte fissa della retribuzione, senza necessità che la componente variabile superi il triplo della parte fissa. Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione tra presupposto impositivo e base imponibile: il comma 1 definisce il primo, individuandolo nei compensi a dirigenti e collaboratori del settore finanziario; il comma 2-bis incide invece sulla seconda, identificandola nell’eccedenza pura della parte fissa.
La Cassazione precisa che, per i compensi erogati a decorrere dal 17 luglio 2011, tra comma 1 e comma 2-bis sussiste un rapporto di incompatibilità che comporta l’abrogazione tacita del previgente criterio del triplo. La natura innovativa della disposizione è confermata anche dalla relazione al maxiemendamento in sede di conversione del d.l. n. 98/2011.
Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal controricorrente, la Corte la dichiara manifestamente infondata, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 201/2014. La Consulta aveva già ritenuto non irragionevole la finalità disincentivante della norma rispetto a prassi retributive pericolose per la stabilità finanziaria; la determinazione del rapporto tra componente variabile e fissa è rimessa alla discrezionalità del legislatore.
La sentenza impugnata viene quindi cassata e, decidendo nel merito, l’originario ricorso del contribuente è rigettato. Le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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