L’estratto di ruolo non è impugnabile e il difetto di interesse è rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 10128 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, si applica ai processi pendenti, in quanto norma di natura processuale che specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata. Ne consegue che l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri un pregiudizio concreto derivante dall’iscrizione a ruolo, quale la partecipazione a procedure di appalto o la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici. Il difetto di interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità, non essendo suscettibile di formare giudicato implicito, e la sua mancanza determina l’inammissibilità ab origine del ricorso introduttivo.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale l’estratto di ruolo relativo a quattro cartelle di pagamento per tasse automobilistiche dovute per le annualità dal 2006 al 2010, deducendo la prescrizione della pretesa e l’omessa notifica degli atti impositivi. La CTP accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione l’Agente della riscossione, deducendo, con plurimi motivi, vizi di motivazione e la violazione delle norme in materia di notifica degli atti e di interruzione della prescrizione. La contribuente rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rileva che i motivi di ricorso, incentrati sulla regolarità della notifica delle cartelle e sulla valutazione degli atti interruttivi della prescrizione, risultano ultronei alla luce dello ius superveniens costituito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, che ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973.
La nuova disposizione stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile, ammettendo la diretta impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente non notificata solo nei casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Richiamando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022, la Corte afferma che la norma, avendo natura processuale, si applica ai processi pendenti, in quanto specifica l’interesse alla tutela immediata e le correlate questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate. L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, ha natura dinamica e può assumere diversa configurazione fino al momento della decisione; il suo difetto è pertanto rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità, rientrando tra le questioni fondanti il cui omesso rilievo comporta una sentenza inutiliter data.
Nel caso di specie, la contribuente non ha allegato alcuno specifico interesse ad agire né è intervenuta alcuna statuizione sul punto nei gradi di merito, né può configurarsi un giudicato implicito sul difetto di interesse. La Corte dichiara pertanto l’inammissibilità ab origine del ricorso introduttivo, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.. La natura sopravvenuta della norma fondante la pronuncia giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
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Nota della Redazione
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