Sovrafatturazione e interposizione fittizia: onere della prova a carico dell’Ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 10224 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Ufficio finanziario ha l’onere di provare la fittizietà dell’interposizione e l’effettiva natura del soggetto che ha emesso la fattura. Una regolare fattura lascia presumere la veridicità di quanto rappresentato e costituisce titolo valido per la detrazione IVA e la deduzione dei costi. Nel caso di sovrafatturazione, l’operazione è oggettivamente inesistente in parte qua. Quando l’operazione è meramente soggettivamente inesistente, l’IVA è indetraibile, mentre i costi restano deducibili ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993 e dell’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012. L’esibizione delle fatture o la regolarità delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento non costituiscono prova della effettività dell’operazione, essendo normalmente utilizzati per occultare la fittizietà.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società in nome collettivo operante nel settore della fabbricazione di gioielli, rettificando le dichiarazioni IRAP e IVA per l’anno 2012. L’Ufficio disconosceva la deduzione delle quote di ammortamento di beni strumentali, sostenendo che la società aveva utilizzato fatture emesse nel 2005 da un’altra società, relative a inesistenti operazioni di vendita di macchinari. L’atto si fondava sulle risultanze di una verifica fiscale della Guardia di Finanza.
La società e i soci impugnavano l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, annullava l’atto impositivo. I giudici d’appello ritenevano non dimostrata la fittizietà dell’interposizione, valorizzando l’effettività dell’intermediazione e la presenza di pagamenti tramite bonifici. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso, distinguendo tra le diverse censure. Il primo motivo è stato ritenuto infondato in quanto, essendo il giudizio pregiudicante definito in entrambi i gradi, si applicava l’art. 337 c.p.c. e non l’art. 295 c.p.c., configurandosi solo una sospensione facoltativa e non obbligatoria. Il giudice di merito ha quindi legittimamente deciso la causa, pronunciandosi esclusivamente sull’atto impugnato.
Il secondo e terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità. La CTR, infatti, non aveva basato la decisione sulle carenze motivazionali dell’atto, ma aveva valutato nel merito i rilievi, escludendo la sussistenza di un’operazione inesistente. I rilievi dell’Ufficio non coglievano quindi la ratio decidendi della sentenza.
La Corte ha accolto il quarto motivo, incentrato sulla violazione delle norme in materia di prova delle operazioni inesistenti. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che l’Ufficio, ove contesti l’inesistenza oggettiva, deve provare che l’operazione non è stata posta in essere. Nel caso di sovrafatturazione, l’operazione è inesistente in parte qua. Per le operazioni soggettivamente inesistenti, ha precisato che l’IVA è indetraibile, mentre i costi sono deducibili per espressa previsione normativa, salvo i limiti di effettività e inerenza.
La CTR aveva errato nel ritenere reale l’operazione per il solo fatto che i macchinari erano stati acquistati e montati, non considerando che tale circostanza è compatibile con l’interposizione fittizia. Inoltre, aveva erroneamente attribuito valore probatorio all’utilizzo di bonifici, ritenendoli incompatibili con la fittizietà. La Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affinché accerti se le fatture, pur riferendosi a beni effettivamente acquistati, fossero state emesse da un soggetto estraneo per importi maggiori di quelli corrisposti al vero fornitore, verificando quale parte dei costi fosse detraibile e deducibile in base ai principi di inerenza e certezza.
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Nota della Redazione
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