La decadenza per tardiva costituzione è rilevabile d’ufficio e la domanda di frutti civili è riconvenzionale (Cass. civ. Sez. 2 n. 10230 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di condanna al pagamento dei frutti civili proposta dal convenuto, in relazione al possesso del bene oggetto del contratto preliminare, configura una domanda riconvenzionale e non una mera eccezione di merito, in quanto eccede il semplice rigetto della pretesa avversaria. La decadenza dalla proposizione di domande riconvenzionali, stabilita dall’art. 167, secondo comma, c.p.c., è posta a presidio di un interesse pubblico ed è pertanto rilevabile d’ufficio dal giudice, indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte. In tema di contratto preliminare, l’obbligo di cooperazione contrattuale, consistente nell’approntamento della documentazione necessaria per il rogito e assunto in modo unitario dalle promittenti venditrici, grava su ciascuna di esse, indipendentemente dalla qualificazione dell’obbligazione principale come solidale, collettiva o parziaria.
Il Fatto
Nel 2005 una promissaria acquirente stipulava con le sorelle promittenti venditrici un contratto preliminare avente ad oggetto le quote ereditarie indivise di un fabbricato. L’acquirente veniva immessa nel possesso e versava l’intero prezzo. Successivamente, la promissaria acquirente conveniva in giudizio le venditrici, domandando la risoluzione del contratto per il loro inadempimento, a causa della presenza di un pignoramento e di un’ipoteca sulla quota di una delle venditrici e della mancata consegna della documentazione necessaria al rogito. Alcune convenute proponevano domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica o, in subordine, di risoluzione del contratto, con diritto ai frutti civili per l’occupazione dell’immobile.
Il Tribunale risolveva il contratto per inadempimento esclusivo di una delle venditrici e accoglieva la domanda di fruttificazione in favore delle altre. La Corte d’appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza, dichiarava inammissibili per tardività della costituzione le domande di fruttificazione proposte da due venditrici e risolveva il contratto per inadempimento di tutte le promittenti venditrici, condannandole in solido alla restituzione del prezzo e al pagamento della penale. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione una delle venditrici.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta il primo motivo, con cui si censura l’inammissibilità della domanda di fruttificazione per tardiva costituzione. Si sostiene che l’eccezione di tardività sollevata dall’attrice era a sua volta tardiva e che la domanda di frutti civili è da qualificare come eccezione di merito. Il Supremo Collegio rigetta il motivo, chiarendo che la domanda di condanna al pagamento dei frutti civili configura una domanda riconvenzionale, connessa alla domanda principale sulla base dell’allegazione del preliminare, in quanto mira a ottenere un provvedimento di condanna in favore del convenuto. La decadenza dalla proposizione di tale domanda, ai sensi dell’art. 167, secondo comma, c.p.c., è rilevabile d’ufficio dal giudice, a prescindere dall’eccezione di parte.
Con il secondo motivo si censura l’imputazione dell’inadempimento a tutte le promittenti venditrici. La Corte rigetta il motivo, richiamando il principio secondo cui la buona fede oggettiva impone a ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte. La sentenza impugnata ha accertato che l’obbligo di approntare la documentazione necessaria per il rogito era stato assunto in modo unitario e gravava su ciascuna venditrice. Tale obbligo accessorio prescinde dalla qualificazione dell’obbligazione principale come solidale o parziaria. L’invocazione dell’art. 1307 c.c. è infondata, in quanto la norma presuppone l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imputabile a uno solo dei condebitori, circostanza esclusa dall’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale.
Il terzo motivo riguarda il mancato esercizio del potere di riduzione equitativa della penale. La Corte ricorda che tale potere, esercitabile anche d’ufficio, presuppone l’accertamento della manifesta eccessività della penale, che costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso l’eccessività valorizzando la libertà negoziale e l’interesse del creditore all’adempimento, non contrasta con i canoni del minimo costituzionale.
Con il quarto motivo si denuncia l’ultrapetizione nella condanna alle spese di primo grado. Il motivo è rigettato, in quanto in caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, il giudice d’appello deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali dell’intero giudizio, in considerazione dell’esito complessivo della lite, ai sensi dell’art. 336, primo comma, c.p.c..
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Nota della Redazione
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