Variazione in diminuzione IVA esclusa in regime di reverse charge: il cedente non è legittimato (Cass. civ. Sez. 5 n. 10259 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA, il meccanismo della variazione in diminuzione di cui all’art. 26 d.P.R. n. 633/1972 postula che la rettifica si inserisca nel perimetro del medesimo rapporto impositivo generato dall’operazione originaria e faccia capo al soggetto che, per tale operazione, rivesta la qualità di debitore d’imposta nei confronti dell’Erario. In regime di reverse charge, l’obbligo di assolvere l’IVA grava sul cessionario e non sul cedente, con la conseguenza che quest’ultimo non è legittimato a operare la variazione in diminuzione per il rimborso parziale del prezzo riconosciuto al consumatore finale a titolo di “cash back”, difettando il requisito soggettivo della debenza dell’imposta e mancando un nesso diretto tra la riduzione di prezzo e l’imposta afferente alla cessione a monte. La domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea è priva dei presupposti di rilevanza e necessità, vertendo i precedenti eurounionali richiamati su fattispecie proprie del regime IVA ordinario.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla richiesta di rimborso IVA avanzata dalla società contribuente per gli anni 2015 e 2016, in relazione a operazioni promozionali denominate “cash back”, consistenti nel rimborso al consumatore finale di una parte del prezzo pagato per l’acquisto di telefoni cellulari. Le cessioni dei beni dalla società ai rivenditori erano avvenute in regime di reverse charge, con fatturazione senza addebito d’imposta e integrazione da parte del cessionario; la vendita ai consumatori finali era invece avvenuta con applicazione dell’IVA, con successivo rimborso parziale del prezzo da parte della società stessa.
La società presentava istanza di rimborso, ritenendo che la riduzione del corrispettivo comportasse il diritto alla variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia delle Entrate negava il rimborso. La CTP di Milano respingeva il ricorso, con pronuncia confermata dalla CTR Lombardia, secondo cui il cedente non è debitore dell’imposta e il riconoscimento del rimborso violerebbe il principio di neutralità dell’IVA. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per Cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, con cui la società deduceva la violazione degli artt. 13, 19 e 26 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 90 della direttiva 2006/112/CE. L’art. 26 d.P.R. n. 633/1972 attribuisce al soggetto passivo che abbia addebitato e versato l’imposta la facoltà di emettere nota di variazione e recuperare la corrispondente IVA, presupponendo che la rettifica si inserisca nel medesimo rapporto impositivo e faccia capo a chi sia debitore d’imposta verso l’Erario. In regime di reverse charge, tale requisito soggettivo viene meno: l’obbligo di assolvere l’IVA grava sul cessionario, che integra la fattura e versa l’imposta, mentre il cedente emissione fattura senza addebito.
Nella fattispecie, le cessioni dei telefoni dalla società ai rivenditori erano avvenute in regime di inversione contabile: debitore dell’imposta era il cessionario, mentre la società non assumeva la qualità di soggetto passivo tenuto al versamento. Difettava, pertanto, il nesso diretto tra la riduzione di prezzo riconosciuta al consumatore finale e l’imposta afferente alla cessione a monte, atteso che il rapporto impositivo originario e quello a valle facevano capo a soggetti passivi distinti. Il cash back corrisposto al consumatore finale, pur incidendo sul prezzo economicamente sopportato, restava estraneo al rapporto impositivo a monte e non abilitava la società a operare una variazione su un’imposta dalla stessa non assolta.
La Corte ha altresì escluso la trasponibilità del precedente di Cass. n. 10104 del 2020, relativo al regime IVA ordinario, nel quale il fornitore riveste la qualità di debitore dell’imposta sull’operazione a monte e lo sconto è univocamente ricollegabile all’operazione originaria. Ha inoltre ritenuto coerente con tale impostazione l’esclusione di qualsiasi violazione dell’art. 90 della direttiva 2006/112/CE, operando la riduzione della base imponibile in relazione all’operazione imponibile e al soggetto passivo che ne sia debitore: nel regime di inversione contabile, la rettifica è coerente con la posizione del cessionario-debitore, non del cedente.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura, incentrata sull’affidamento ingenerato dalla risposta all’interpello, riproponeva una valutazione di merito antitetica rispetto a quella del giudice d’appello, demandando alla Corte un accertamento di fatto devoluto al giudice di merito. La Corte ha respinto la richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, difettando i presupposti di rilevanza e necessità: i precedenti eurounionali richiamati riguardano il regime ordinario, mentre la fattispecie in esame concerne l’inversione contabile, nella quale la variazione incide su un’imposta mai assolta dal soggetto richiedente il rimborso e su un rapporto impositivo diverso. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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