Giudicato interno sulla giurisdizione e natura tributaria dei contributi consortili (Cass. civ. Sez. 5 n. 10418 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e la relativa statuizione non sia stata impugnata dalla parte vittoriosa, la questione è coperta dal giudicato interno e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice del gravame. Le controversie relative ai contributi dovuti agli enti e ai consorzi, ivi inclusi quelli per la manutenzione delle strade vicinali, quando detti contributi hanno natura di prestazioni patrimoniali imposte per legge e collegate a un’attività di pubblico interesse, sono devolute alla giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, nel testo modificato dall’art. 12 della l. n. 448/2001.
Il Fatto
La contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale il ruolo, la cartella esattoriale e l’avviso di pagamento emessi dall’agente della riscossione, su iscrizione a ruolo effettuata da un consorzio per il pagamento delle spese di costituzione e dei contributi consortili per la manutenzione di strade vicinali, eccependo in via principale il difetto di giurisdizione del giudice tributario e, in subordine, l’infondatezza della pretesa.
Il giudice di primo grado affermava la propria giurisdizione e accoglieva il ricorso nel merito. Proposto appello dal consorzio, la Commissione Tributaria Regionale declinava la propria giurisdizione, dichiarando inammissibile l’appello e condannando la contribuente alle spese. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminate congiuntamente le prime due censure, ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la sentenza di primo grado, avendo deciso il merito, aveva affermato anche implicitamente la giurisdizione del giudice tributario; non essendo stata la statuizione sulla giurisdizione impugnata dalla contribuente, parte vittoriosa, sulla questione si era formato il giudicato interno, con la conseguenza che il giudice dell’appello non avrebbe potuto rilevare d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione.
La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 24883 del 2008, secondo cui il rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione è consentito fino a quando non si sia formato il giudicato, esplicito o implicito, correlato alla pronuncia nel merito della domanda. Ha precisato che la parte vittoriosa che intenda contestare l’affermazione di giurisdizione è tenuta a proporre appello incidentale sul punto.
La Corte ha inoltre rilevato l’erroneità della declinatoria di giurisdizione nel merito, affermando che i contributi consortili, quando rappresentano prestazioni patrimoniali imposte per legge e collegate a un’attività di pubblico interesse svolta da un ente pubblico, quale un consorzio obbligatorio, hanno natura tributaria. Ha richiamato il principio per cui le controversie relative ai contributi dovuti dagli utenti ai consorzi stradali obbligatori, costituiti ai sensi del d.lgs. lgt. n. 1446/1918, sono devolute alla giurisdizione tributaria (Cass. n. 16693/2017).
Quanto alle ulteriori statuizioni del giudice di gravame, relative alla carenza di interesse ad agire, la Corte le ha ritenute ultronee, essendo state pronunciate dopo la declinatoria di giurisdizione. Ha censurato come inammissibile l’impugnazione di argomentazioni svolte ad abundantiam, le quali, non costituendo ratio decidendi, non spiegano alcuna influenza sul dispositivo.
La Corte ha accolto i primi due motivi, assorbito il terzo, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.