Nullità relativa della consulenza tecnica per acquisizione informale di documenti e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11173 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio, l’acquisizione da parte del consulente tecnico d’ufficio di documenti costituenti prova di fatti principali, non prodotti dalla parte entro i termini delle preclusioni istruttorie, determina una nullità relativa e non assoluta della consulenza tecnica. La nullità assoluta ex art. 161 cod. proc. civ. sussiste solo nel caso in cui il consulente, acquisendo documenti, violi il principio della domanda, indagando su temi estranei all’oggetto o valutando la fondatezza della pretesa sulla base di fatti diversi da quelli allegati. La nullità relativa deve essere dedotta nella prima difesa o istanza successiva al deposito della consulenza, a pena di sanatoria. La valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione nei soli limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, in sede di giudizio di rinvio, accoglieva parzialmente l’opposizione proposta dalla società avverso una cartella esattoriale emessa dall’Istituto nazionale della previdenza sociale per il recupero di agevolazioni contributive relative a contratti di formazione lavoro, ritenute illecite in quanto qualificate come aiuti di Stato dalla decisione della Commissione europea dell’11.5.1999. Il giudice del rinvio, sulla base di una consulenza tecnica contabile, riteneva che per alcuni lavoratori la società avesse dimostrato le condizioni per considerare legittimi i contratti e quantificava i contributi dovuti e quelli oggetto di legittimo sgravio.
Avverso tale sentenza l’Istituto previdenziale proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi, mentre la società resisteva con controricorso. Il concessionario per la riscossione restava intimato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Istituto deduceva la violazione degli artt. 115, 384, 392 e 394 cod. proc. civ., assumendo che la consulenza tecnica si fosse basata su documenti prodotti per la prima volta nel giudizio di rinvio e acquisiti informalmente dal consulente tecnico di parte, nonostante la prova spettasse alla società, che non era più in possesso delle buste paga.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza. Richiamando il principio delle Sezioni Unite e la giurisprudenza successiva, ha precisato che l’acquisizione da parte del consulente d’ufficio di documenti non prodotti tempestivamente determina una nullità solo relativa della consulenza, sanabile se non eccepita nella prima difesa successiva al deposito. La nullità assoluta ex art. 161 cod. proc. civ. ricorre invece nel diverso caso in cui il consulente, acquisendo documenti su fatti principali, giunga a violare il principio della domanda. Nel caso di specie, non essendo stata allegata la deduzione del vizio nella prima istanza utile, la nullità risultava sanata, rendendo precluso l’esame diretto degli atti.
Con il secondo motivo l’Istituto censurava l’inattendibilità della consulenza, sostenendo che gli imponibili contributivi avrebbero potuto essere calcolati solo dalle buste paga e non dai modelli 101 e dagli estratti conto individuali acquisiti informalmente. La Corte ha qualificato la doglianza come critica al libero apprezzamento del materiale probatorio ex art. 116 cod. proc. civ., sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non essendo stato indicato alcun fatto decisivo omesso dal giudice del merito. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna dell’Istituto al pagamento delle spese di lite e la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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