Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non può essere dedotto come violazione dell’art. 115 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 11541 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c. Se, invece, il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo qualora il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi, abbia omesso di valutare risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, o abbia posto a fondamento della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale di un compendio industriale, proposta con dichiarazione DOCFA, da euro 12.423,13 a euro 22.170,12. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo l’avviso non sufficientemente motivato e rideterminando la rendita in misura appena superiore a quella proposta dal contribuente.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado riformava la sentenza, reputando l’avviso sufficientemente motivato e attendibile la valutazione dell’Ufficio. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere i giudici di appello equivocato il contenuto oggettivo della consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delineato la corretta fisionomia del vizio di travisamento della prova, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5792 del 05/03/2024. Il travisamento che consista in una svista concernente il fatto probatorio in sé è rimediabile con la revocazione per errore di fatto; quello che rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti va fatto valere nei limiti dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c.
La deduzione della violazione dell’art. 115 c.p.c. risulta ammissibile solo in specifiche ipotesi, indicate dalla giurisprudenza di legittimità: prove non introdotte dalle parti ma disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi (Sezioni Unite n. 20867/2020), omessa valutazione di risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, o impiego di fatti erroneamente ritenuti notori o attinti dalla scienza personale del giudice (Cass. n. 4699/2018; Cass. n. 20382/2016).
Nel caso di specie, la censura formulata dalla società non attingeva la ratio decidendi della pronuncia impugnata. I giudici di appello non avevano negato la risalenza temporale di gran parte del compendio al 1975, ma avevano rilevato che la contribuente aveva meramente menzionato concessioni edilizie dell’epoca, senza dare modo alla Corte di verificarne il contenuto. L’incertezza riguardava se le concessioni per “condono” edilizio si limitassero a modeste porzioni o sanassero parte consistente dell’edificazione pregressa, con conseguente esclusione di deprezzamenti.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. La società è stata condannata al pagamento delle spese e, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., a una somma equitativamente determinata in favore della controparte e a una somma di euro 700,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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