Eccezione di prescrizione come eccezione in senso lato e prova della notifica telematica degli atti di riscossione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11543 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione dei contributi previdenziali, l’eccezione di interruzione della prescrizione si configura come eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, purché basata su allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili, anche tramite i poteri istruttori officiosi di cui all’art. 421, comma 2, c.p.c. Il rilievo officioso non è precluso dalla tardiva costituzione del creditore nel giudizio di primo grado. La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato .pdf è valida, non essendo necessario il formato .p7m, e la prova della notifica degli atti di riscossione può essere fornita mediante le ricevute telematiche di accettazione e consegna, senza bisogno dei file in formato .eml o .msg.
Il Fatto
Una contribuente proponeva opposizione avverso un’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione per crediti contributivi dell’INPS, deducendo, tra l’altro, l’omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche e la prescrizione del credito per alcuni avvisi di addebito. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, annullando l’intimazione limitatamente ad alcuni titoli e rigettando il ricorso nel resto.
L’INPS proponeva appello, e la Corte territoriale lo accoglieva, rigettando l’opposizione quanto ai crediti portati dagli avvisi di addebito. Avverso tale sentenza la contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamentava l’omesso esame dell’eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento, è stato dichiarato inammissibile, poiché la Corte di Appello aveva correttamente rilevato che la questione era coperta da giudicato, non essendo stata impugnata la statuizione di rigetto del Tribunale sul punto.
Il secondo motivo, relativo all’inammissibilità dei documenti prodotti in appello dall’agente della riscossione, è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato il principio per cui l’eccezione di interruzione della prescrizione è un’eccezione in senso lato: il suo rilievo d’ufficio non è subordinato alla tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis. In tale prospettiva, il giudice può esercitare i propri poteri officiosi per ammettere le prove indispensabili, anche in presenza di tardiva costituzione del creditore.
Quanto alla sufficienza della prova della notifica, la S.C. ha precisato che la notifica della cartella a mezzo PEC in formato .pdf è valida, essendo il protocollo PEC idoneo ad assicurare la riferibilità dell’atto all’organo mittente, salvo specifiche contestazioni del ricevente. Parimenti, la prova della notifica in modalità telematica può essere data depositando le ricevute di accettazione e consegna in formato .pdf, senza necessità dei file .eml o .msg, necessari solo per gli atti introduttivi del giudizio.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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