Classamento catastale con procedura DOCFA e motivazione per relationem (Cass. civ. Sez. 5 n. 11551 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni. Quando la rendita è determinata in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio, come per gli immobili del gruppo catastale D, tale stima costituisce il presupposto e il fondamento motivazionale dell’avviso; la sua mancata riproduzione o allegazione non determina un difetto di motivazione, trattandosi di atto conosciuto o prontamente conoscibile dal contribuente nell’ambito di un procedimento a struttura partecipativa. L’obbligo motivazionale può comunque essere adempiuto per relationem, purché gli atti richiamati siano allegati o riprodotti nel contenuto essenziale ovvero già noti al contribuente.
Il Fatto
Il contribuente, proprietario per un terzo di un immobile ad uso garage sito in Napoli, ha impugnato l’avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio, all’esito di una variazione con procedura DOCFA, aveva determinato nuovo classamento e rendita dell’unità immobiliare, classificata nel gruppo catastale D/8. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha rigettato il ricorso e il successivo appello è stato disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Il giudice di merito ha ritenuto adeguatamente motivato l’avviso, in quanto recante tutti i dati oggettivi del bene, escludendo la necessità di un previo sopralluogo e ritenendo corretta la stima diretta effettuata dall’Ufficio, basata anche sul valore di mercato O.M.I. e sul confronto con un immobile similare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per l’omessa allegazione all’avviso delle valutazioni compiute dall’Ufficio. Richiamato il consolidato principio per cui l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto per relationem, la S.C. ha precisato che, per gli immobili del gruppo catastale D, la stima diretta dell’Ufficio integra il presupposto e il fondamento motivazionale dell’avviso; essa, tuttavia, costituisce un atto conosciuto e comunque facilmente conoscibile dal contribuente, essendo posta in essere in un procedimento a struttura fortemente partecipativa. Ne consegue che la sua mancata riproduzione o allegazione non si traduce in un vizio di motivazione.
Il secondo motivo, concernente la dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata, è stato ritenuto infondato: la pronuncia della C.T.R. rende intellegibile l’iter logico seguito, esplicitando le ragioni per cui l’avviso di classamento era da ritenersi compiutamente motivato.
Infine, la S.C. ha dichiarato infondato il terzo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’omessa valutazione degli elementi istruttori offerti dal contribuente. Il principio del libero convincimento opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità; la censura di violazione delle predette norme è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte, abbia disatteso prove legali o recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione. Nel caso di specie, la doglianza si risolveva in una mera contestazione del percorso valutativo del giudice di merito.
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Nota della Redazione
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