Sciopero preannunciato e obbligo del vettore di mitigare il danno ai passeggeri: la buona fede in executivis (Cass. civ. Sez. 3 n. 11948 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasporto aereo, la sussistenza di una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3, del Reg. CE n. 261/2004 è condizione necessaria ma non sufficiente per esonerare il vettore dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Reg. CE n. 261/2004. Il vettore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure adeguate, ossia quelle che, al verificarsi dell’evento eccezionale, fossero tecnicamente ed economicamente sopportabili, anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva in termini di personale, materiale e risorse finanziarie, non essendo sufficiente la mera allegazione dell’evento. L’indizione di uno sciopero esterno, specialmente se preannunciato con largo anticipo, non esclude l’obbligo del vettore di attivarsi secondo buona fede oggettiva in executivis per tutelare gli interessi dei passeggeri, informandoli per tempo del rischio di cancellazione, assistendoli nella riprogrammazione del volo, garantendo il rimborso del biglietto e offrendo soluzioni alternative.
Il Fatto
Un gruppo di passeggeri, dopo la cancellazione del volo Palermo-Budapest previsto per l’8 marzo 2018 a causa di uno sciopero dei controllori di volo, aveva ottenuto dal Giudice di pace la condanna della compagnia al pagamento della compensazione pecuniaria e del danno da vacanza rovinata. Il Tribunale, riformando la sentenza, aveva invece ritenuto lo sciopero una circostanza eccezionale non imputabile al vettore, che lo avrebbe esonerato dall’obbligo di indennizzo. Il giudice d’appello aveva valorizzato la NOTAM ufficiale dello sciopero e l’impossibilità per la compagnia di prevenire gli effetti dell’evento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, censura l’impostazione del Tribunale che si era limitato a verificare l’astratta riconducibilità dello sciopero alla nozione di circostanza eccezionale. Richiamando la giurisprudenza comunitaria e nazionale, la Corte afferma che l’esistenza di una circostanza eccezionale non è di per sé sufficiente a liberare il vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria, essendo onere del vettore provare di aver adottato misure adeguate alla situazione concreta.
Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare non solo la natura dell’evento, ma anche l’effettiva esistenza di spazi di intervento per la compagnia. La Corte di giustizia UE, infatti, esclude che uno sciopero costituisca circostanza eccezionale se non riguarda il personale del vettore o se le rivendicazioni possono essere soddisfatte nell’ambito del dialogo sociale interno, con la sola eccezione delle ipotesi in cui la rivendicazione possa essere soddisfatta solo dai pubblici poteri.
Il passaggio decisivo della motivazione riguarda l’applicazione del parametro della buona fede oggettiva in executivis, utilizzato dalla Corte in chiave integrativa del regolamento contrattuale. In particolare, l’aver appreso con largo anticipo la proclamazione dello sciopero imponeva al vettore un comportamento di leale collaborazione: la compagnia avrebbe dovuto allertare per tempo i passeggeri, assisterli nella riprogrammazione del volo, garantire il rimborso del biglietto e invitarli a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.
La mancata adozione di tali misure di mitigazione, valutabile secondo il parametro della buona fede, integra gli estremi di un comportamento omissivo rilevante, a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali. Il giudice di rinvio dovrà quindi accertare se la compagnia avesse residui margini di intervento per ridurre i disagi dei passeggeri e se il suo comportamento inexecutivis sia stato conforme ai doveri di protezione derivanti dal rapporto contrattuale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.