Inammissibile il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per motivi di merito (Cass. civ. Sez. Un. n. 12240 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. e dell’art. 362 cod. proc. civ., avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione. L’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo nelle ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (invasione o sconfinamento nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, arretramento, ovvero difetto relativo per pronuncia su materia attribuita ad altro giudice). L’error in iudicando o l’error in procedendo, anche se consistente nella negazione in concreto della tutela per erronea interpretazione di norme sostanziali o processuali, ivi comprese quelle del diritto dell’Unione europea o della CEDU, costituisce vizio interno alla giurisdizione e non è sindacabile in sede di legittimità, indipendentemente dalla gravità dell’errore.
Il Fatto
La società, cessionaria di un ramo d’azienda comprendente l’attività di pesca del tonno rosso, vedeva respinta dal Ministero l’istanza di riattribuzione della quota di cattura già facente capo al motopeschereccio della propria dante causa. Il provvedimento di diniego era preceduto da una complessa vicenda amministrativa e giudiziaria che aveva visto la società cedente sottoposta a sequestro e i suoi beni successivamente dissequestrati. La società impugnava il diniego dinanzi al TAR Lazio, che rigettava il ricorso, e proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza confermava la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., con tre motivi incentrati sull’asserto rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile, ritenendo che tutte le censure prospettate dalla società ricorrente non attengano ai limiti esterni della giurisdizione, ma al merito della decisione del Consiglio di Stato. La Corte rammenta che il sindacato su tali provvedimenti è circoscritto dalla carta costituzionale ai soli motivi inerenti alla giurisdizione e che l’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile esclusivamente nelle ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, come definito dal consolidato orientamento e nel solco tracciato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 2018.
La società ricorrente aveva dedotto che il Consiglio di Stato, rigettando l’appello, avrebbe negato la tutela richiesta senza un’esatta ricostruzione giuridica della vicenda, configurando un rifiuto di giurisdizione. Le Sezioni Unite chiariscono che la denuncia del cattivo esercizio della giurisdizione, quale l’erronea applicazione delle regole di giudizio o una non condivisa qualificazione del provvedimento impugnato, non integra un vizio di giurisdizione. La decisione che nega la tutela in concreto per il difetto di un presupposto processuale, o per un’interpretazione errata della legge, si colloca nell’ambito dei limiti interni e non è sindacabile in cassazione.
La Corte affronta altresì il tema dell’eventuale violazione del diritto dell’Unione europea e della CEDU da parte del giudice amministrativo, richiamando la pronuncia della CGUE, sentenza 21 dicembre 2021, causa C-497/20, Randstad Italia, che ha escluso che un motivo vertente sulla violazione del diritto dell’Unione possa essere equiparato a un motivo inerente alla giurisdizione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. La Corte di cassazione non può, pertanto, sindacare tali violazioni, in quanto l’interpretazione delle norme, anche di origine europea, costituisce il proprium dell’attività giurisdizionale del giudice speciale.
Nel caso di specie, la Corte osserva che le critiche della società ricorrente non colgono il significato complessivo della sentenza impugnata, la quale ha svolto un analitico esame della vicenda e dei provvedimenti amministrativi successivi, pervenendo a conclusioni che, seppur non condivise dalla parte, esulano da ogni ipotesi di arretramento della giurisdizione. Dichiara, quindi, il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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