Il difetto di motivazione su eccezione implicitamente rigettata non è omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. 3 n. 12276 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la procura speciale rilasciata su documento analogico separato e afferente a ricorso redatto in modalità nativa digitale si considera apposta in calce all’atto in forza di presunzione legale assoluta, ai sensi dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. Essa è valida se conferita in un momento successivo alla pubblicazione della sentenza impugnata e anteriore alla notificazione del ricorso. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. per la mancata espressa disamina di un’eccezione che risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento adottata, dovendosi ritenere intervenuta un’implicita pronuncia di rigetto. In tal caso la censura va formulata come violazione di legge o difetto di motivazione, non come omissione procedimentale.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto un decreto ingiungente per il pagamento di un credito derivante dalla cessione di un’azienda, quale avente causa di soggetti che avevano acquistato il credito dai soci di una società nel frattempo cancellata dal registro delle imprese. Gli intimati proponevano opposizione, contestando la legittimazione attiva della creditrice e la data certa della cessione del credito, stipulata pochi giorni prima dell’estinzione della società cedente.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello, invece, riformava la decisione e condannava l’opponente al pagamento della somma dovuta. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente esaminato l’eccezione di nullità della procura speciale, rigettandola. Richiamando i propri precedenti, ha precisato che il conferimento della procura deve avvenire all’interno della finestra temporale compresa tra la pubblicazione del provvedimento impugnato e la notificazione del ricorso. La procura su supporto cartaceo allegata alla busta telematica, munita di autentica del difensore, risulta valida in difetto di espressioni che escludano univocamente la volontà di proporre impugnazione.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della censura, in quanto la ricorrente non aveva dedotto la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., mentre la doglianza relativa all’art. 2704 cod. civ. si risolveva in una mera sollecitazione a un riesame del merito, estraneo al sindacato di legittimità. La contestazione circa la riconducibilità del contratto di cessione all’evento estintivo della società, invocando una presunta non automatica estensione della disciplina prevista per la morte della persona fisica, è stata considerata una questione di fatto riservata al giudice di merito.
Il secondo motivo è stato ritenuto privo di interesse, in quanto diretto avverso un’argomentazione ad abundantiam della sentenza impugnata, non avente natura di ratio decidendi e priva di effetti sul dispositivo.
Quanto al terzo e al quarto motivo, concernenti l’omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948, n. 4, cod. civ., la Corte ha chiarito che la decisione di condanna al pagamento del capitale con gli interessi legali dalla messa in mora presuppone logicamente il rigetto dell’eccezione di prescrizione. Tale reiezione, sebbene implicita, esclude il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., potendo la questione essere fatta valere solo come violazione di legge. La doglianza proposta ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. è stata altresì ritenuta inammissibile, non avendo la ricorrente indicato un fatto storico decisivo omesso, ma una mera questione giuridica.
Tutti i motivi sono stati, quindi, dichiarati inammissibili, con conseguente inammissibilità del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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