Restituzione contributi indebiti e decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12499 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripetizione di indebito previdenziale, qualora il pagamento dei contributi sia divenuto indebito solo a seguito di una pronuncia giudiziaria, l’ente previdenziale ricevente non può che essere in buona fede. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 2033, secondo comma, c.c., gli interessi legali sulle somme da restituire decorrono dal giorno della domanda giudiziale, e non dalla scadenza delle singole rate versate, qualora non risulti proposta una precedente domanda amministrativa di restituzione. La regola di cui all’art. 7 della legge n. 533/1973, che fa decorrere gli interessi dal centoventunesimo giorno dalla presentazione della domanda amministrativa, presuppone necessariamente che tale domanda sia stata proposta.
Il Fatto
La società, esercente attività di elaborazione dati, aveva richiesto all’istituto previdenziale la condanna al pagamento di somme a titolo di mancata fiscalizzazione degli oneri sociali e di differenza tra l’aliquota contributiva del commercio e quella, più favorevole, prevista per le imprese artigiane, relativamente al periodo 1997-2007.
Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme, ma la Corte d’appello, pronunciando sul gravame dell’Istituto, aveva escluso il cumulo tra rivalutazione e interessi e, confermando la sentenza di primo grado sulla decorrenza, aveva riconosciuto gli interessi legali sui ratei maturati a decorrere dal 1992, computandoli dal giorno del pagamento indebito della contribuzione per ciascun mese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’istituto previdenziale, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva fatto decorrere gli interessi legali dalla scadenza delle singole rate contributive a partire dal 1992, anziché dalla domanda di restituzione.
Richiamando il precedente di Cass. n. 20373 del 2007, la Corte ha ricordato il principio secondo cui, in caso di pagamento non dovuto, chi lo ha eseguito ha diritto agli interessi, ex art. 2033, secondo comma, c.c., dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se era in buona fede, dal giorno della domanda.
Nel caso di specie, il versamento dei contributi è divenuto indebito solo a seguito del dictum giudiziario e l’ente previdenziale, in quanto ente pubblico, non poteva che essere in buona fede nel ricevere il pagamento. La Corte ha pertanto escluso che potesse trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 7 della legge n. 533/1973, la quale presuppone la proposizione di una domanda amministrativa e fa decorrere gli interessi dal centoventunesimo giorno dalla sua presentazione, in mancanza di provvedimento dell’Istituto.
Accertato che non risultava proposta alcuna preventiva domanda amministrativa, la Corte ha ritenuto che gli interessi dovessero decorrere dalla domanda giudiziale, individuata nella data di introduzione del giudizio di accertamento. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, ex art. 384 c.p.c., dichiarando che gli interessi legali richiesti sono dovuti dalla domanda giudiziaria.
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Nota della Redazione
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