L’omessa pronuncia non coincide con la mancata confutazione di un argomento (Cass. civ. Sez. 5 n. 12515 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre soltanto quando sia totalmente pretermesso il momento decisorio su un capo di domanda o su una specifica censura ritualmente devoluta al giudice del gravame, mentre è configurabile una statuizione implicita di rigetto allorché la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione adottata. L’intimazione di pagamento successiva a un atto impositivo che abbia già determinato il quantum è congruamente motivata mediante il richiamo alla cartella presupposta e la quantificazione degli accessori, senza necessità di analitica indicazione dei saggi applicati. Il credito erariale per la riscossione dell’imposta a seguito di accertamento definitivo è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., e non a quella quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., non trattandosi di prestazione periodica.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di intimazione notificatogli per il mancato pagamento di plurime cartelle esattoriali, deducendo la mancata notifica delle cartelle presupposte, la decadenza e la prescrizione dei crediti e il difetto di motivazione dell’atto quanto ai criteri di calcolo di interessi e aggio. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, ritenendo provata la regolare notificazione e infondata l’eccezione di prescrizione; la Commissione tributaria regionale, dichiarata la cessazione della materia del contendere per alcune cartelle di importo ridotto, rigettava per il resto l’appello. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in primo luogo il tema dell’omessa pronuncia, richiamando il principio per cui il vizio ex art. 112 cod. proc. civ. non è integrato dalla mancanza di una trattazione espressa di una censura, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione. Nel caso di specie, la CTR aveva sviluppato un percorso motivazionale autonomo, esaminando le censure sul disconoscimento delle copie e sul difetto di motivazione degli atti, sicché la doglianza sulla motivazione della sentenza di primo grado doveva ritenersi disattesa in via implicita.
Quanto alla prescrizione, la censura è giudicata inammissibile perché non si confronta con l’autonoma ratio decidendi fondata sugli atti interruttivi: la CTR aveva analiticamente elencato, per singola cartella, gli atti notificati e la loro distanza temporale dall’intimazione. La Corte conferma inoltre che il credito erariale, in mancanza di disposizioni speciali, è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., non essendo la prestazione tributaria qualificabile come periodica in senso civilistico, e rileva la genericità delle allegazioni su termini più brevi per singole poste.
Sul terzo motivo, relativo alla valutazione delle prove, la Corte ribadisce che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può risolversi in una critica alla valutazione del materiale istruttorio, essendo configurabile solo nei casi di prova legale disattesa o di prova non dedotta. Il disconoscimento delle copie privo di specificità non è idoneo, e l’estratto di ruolo costituisce prova dell’entità e natura del credito, secondo il principio richiamato dalla CTR.
Infine, in tema di motivazione dell’intimazione successiva a un atto impositivo che abbia già determinato il quantum, la Corte esclude che sia necessaria l’analitica indicazione dei singoli saggi di interessi: è sufficiente il richiamo alla cartella presupposta e la quantificazione degli importi dovuti, non potendosi imporre all’agente della riscossione un onere motivazionale più intenso di quello richiesto dalle norme. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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