Prescrizione contributi Gestione separata: il quadro RR non è occultamento doloso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12870 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, la mancata compilazione del quadro “RR” nella dichiarazione dei redditi non determina un automatismo tra tale omissione e l’occultamento doloso del debito contributivo rilevante ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c. Ne consegue che la semplice omissione dichiarativa non è di per sé idonea a sospendere il decorso del termine di prescrizione dei contributi, gravando sul giudice il compito di verificare in concreto la sussistenza degli elementi dell’occultamento. Il requisito dell’abitualità dell’attività professionale, che fonda l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, va accertato in punto di fatto e non è escluso dal mancato superamento della soglia reddituale di Euro 5.000,00, né dal versamento del contributo integrativo alla cassa di previdenza di categoria.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato le domande proposte da un avvocato volte all’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per gli anni 2010, 2011 e 2012. Il giudice di secondo grado aveva affermato la sussistenza dell’obbligo contributivo in ragione dell’abitualità dell’attività professionale, nonostante il mancato superamento della soglia reddituale, e aveva ritenuto che la mancata compilazione del quadro “RR” integrasse un occultamento del debito idoneo a sospendere la prescrizione. Avverso tale decisione l’avvocato ha proposto ricorso per cassazione, contestando l’obbligo di iscrizione e la decorrenza del termine prescrizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato le doglianze relative all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, richiamando il principio per cui l’obbligatorietà dell’iscrizione è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo a reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. Il mancato superamento della soglia di Euro 5.000,00 rileva solo per l’attività occasionale, mentre per l’attività abituale è dirimente il modo concreto di svolgimento della professione, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è qui non più rivedibile in sede di legittimità.
Quanto al versamento del contributo integrativo, la Corte ha precisato che tale pagamento, avente funzione solidaristica, non esclude il doveroso versamento della contribuzione alla Gestione separata, confermando il principio già affermato da precedenti pronunce. La sentenza impugnata si è quindi conformata ai parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità nell’accertare l’abitualità dell’esercizio della professione forense.
Accolte, invece, le censure relative alla prescrizione e alle sanzioni. La Corte ha ribadito che in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro “RR” e l’occultamento doloso del debito contributivo. Conformandosi al proprio consolidato insegnamento, la Cassazione ha cassato sul punto la sentenza, disponendo il rinvio per la rivalutazione dell’eccezione di prescrizione e dell’incidenza della pronuncia della Corte cost. n. 104 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non esonera dalle sanzioni civili gli avvocati non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali.
Infine, il Collegio ha precisato che, ove la questione della prescrizione resti all’attenzione del giudice di merito, l’intera fattispecie rimane sub iudice, ivi compresa la decorrenza del termine, scrutinabile anche d’ufficio. Il giudice del rinvio dovrà tenere conto dell’eventuale differimento del termine iniziale di decorrenza disposto dai d.P.C.M. ratione temporis applicabili, ai quali va riconosciuta natura regolamentare e quindi di fonte normativa, con conseguente applicazione del principio iura novit curia.
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Nota della Redazione
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