L’accertamento analitico-induttivo richiede la motivazione sul calcolo del ricarico medio ponderato (Cass. civ. Sez. 5 n. 12897 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del reddito di impresa, ove la contabilità sia complessivamente inattendibile, è legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, basato su elementi che consentano di accertare, in via presuntiva, maggiori ricavi, anche calcolando la media aritmetica o ponderata dei ricarichi sulle vendite. L’applicazione di una percentuale di ricarico medio ponderato richiede un preciso iter logico: applicare la percentuale sul costo del venduto accertato, sommare l’importo così ottenuto (margine di guadagno) e detrarre i ricavi dichiarati dall’impresa. La sentenza che non esponga tale percorso, limitandosi a un generico riferimento al raffronto tra prezzi di acquisto e prezzi di vendita, è affetta da vizio di motivazione sindacabile in cassazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, esercente attività di bar-caffè e pasticceria, un avviso di accertamento per l’anno 1999, emesso all’esito di una verifica fiscale. Dall’attività ispettiva era emersa l’omessa registrazione di ricavi per un imponibile di lire 79.818.000 e l’indebita deduzione di costi. L’Ufficio, detratto l’importo dei corrispettivi non annotati per adeguamento agli studi di settore (lire 25.314.000), recuperava a tassazione la somma di lire 54.504.000.
Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, confermava la decisione in appello. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, lamentando, tra l’altro, la nullità dell’avviso di accertamento per vizi formali, l’inammissibilità dell’accertamento induttivo basato su presunzioni e l’insufficienza motivazionale sulla determinazione dei maggiori ricavi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso distinguendo quelli fondati da quelli infondati o inammissibili. Ha rigettato i primi tre motivi, concernenti la nullità dell’avviso per difetto di motivazione e di contestazione delle eccezioni, la violazione dell’onere della prova in capo all’Ufficio e il vizio di motivazione della sentenza impugnata. In particolare, con riferimento alla dedotta nullità dell’avviso, ha affermato che il giudice di merito, pronunciandosi sul rapporto sostanziale, ha implicitamente ritenuto infondata l’eccezione di nullità dell’atto impositivo. Ha altresì richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla violazione dell’art. 2697 c.c., che ricorre solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava. Ha precisato che il sindacato sulla motivazione, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è limitato alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost.
La Corte ha, invece, accolto il quarto motivo, con cui il ricorrente lamentava il difetto di motivazione in ordine al calcolo dei maggiori ricavi. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse spiegato il percorso logico seguito per applicare la percentuale di ricarico medio ponderato, limitandosi a riferire di un generico raffronto tra prezzi di acquisto e prezzi di vendita delle singole tipologie di beni. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’accertamento analitico-induttivo basato sulla media ponderata dei ricarichi richiede una motivazione che dia conto dei criteri di ripartizione dei beni e del calcolo che, partendo dal costo del venduto, porta a determinare i maggiori ricavi. Tale carenza motivazionale integra una violazione del minimo costituzionale della motivazione, sindacabile in cassazione.
L’accoglimento del quarto motivo ha comportato l’assorbimento del quinto e del sesto motivo, concernenti rispettivamente la violazione del divieto di praesumptum de praesumpto e la liquidazione delle spese. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo accolto, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.