Termine di opposizione allo stato passivo e onere probatorio della PEC, verifica d’ufficio (Cass. civ. Sez. 1 n. 13055 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., la verifica circa la tempestività dell’opposizione va compiuta d’ufficio dal Tribunale, alla stregua delle indicazioni fornite prima facie dall’opponente, cui compete fornire gli elementi necessari all’espletamento di tale controllo. In caso di notificazioni o comunicazioni eseguite a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva prova contraria che deve essere fornita dalla parte che solleva l’eccezione. Il termine perentorio di cui all’art. 99, comma 1, l.fall. decorre dalla comunicazione, senza che trovi applicazione lo slittamento di cui all’art. 155, quarto comma, c.p.c., che opera solo per il termine di scadenza e non per quello iniziale.
Il Fatto
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dal ricorrente, socio e amministratore di una società poi fallita, avverso il decreto del Giudice Delegato che ne aveva respinto la domanda di ammissione allo stato passivo per crediti derivanti da dividendi, compensi, somme anticipate e canoni di locazione. Il Tribunale dichiarava l’opposizione inammissibile per intervenuta decadenza, non essendo stata rispettata la scadenza di cui all’art. 99, comma 1, l.fall.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, incentrati sulla nullità del decreto per motivazione apparente e sull’inesistenza o nullità della comunicazione a mezzo PEC dello stato passivo ex art. 97 l.fall. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità: pur essendo la Corte, in caso di error in procedendo, anche giudice del fatto, il vizio non è rilevabile d’ufficio e il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, indicando la sede di produzione e il contenuto dell’atto. Non avendo riprodotto il messaggio PEC nel corpo del motivo, il ricorrente ha impedito la verifica della regolarità dell’atto partecipativo.
La S.C. ha inoltre precisato che le ragioni della decisione risultavano illustrate ben al di sopra del cosiddetto minimo costituzionale, contravvenendo alla tesi della motivazione apparente. Ha poi corretto l’assunto del ricorrente circa l’onere della prova, affermando che la verifica di tempestività dell’opposizione è compiuta anche d’ufficio dal Tribunale, ma sulla base degli elementi che l’opponente deve fornire a tal fine, secondo l’orientamento consolidato richiamato (Cass. n. 9464/2021 e n. 12515/2025).
Quanto al valore probatorio della PEC, la Corte ha ribadito che la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, certifica l’avvenuto recapito del messaggio, gravando sulla parte che eccepisce il vizio l’onere di dimostrare errori tecnici del sistema o il mancato inserimento degli allegati, come già affermato dai precedenti citati (Cass. n. 2009/2020 e n. 6912/2022).
Il secondo motivo, relativo alla mancata pronuncia sulla rimessione in termini, è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato quando e come l’istanza fosse stata proposta nel giudizio di merito. Il terzo motivo, concernente la notifica effettuata di sabato in orario serale, è stato invece giudicato infondato: l’art. 155, quarto comma, c.p.c. prevede lo slittamento solo per il termine perentorio di scadenza, non per quello iniziale di decorrenza.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato e senza pronuncia sulle spese, non avendo il Fallimento svolto difese.
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Nota della Redazione
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