Cartella di pagamento al cessionario d’azienda: necessaria l’indicazione della cessione (Cass. civ. Sez. 5 n. 13108 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento notificata al cessionario di azienda, quale debitore solidale del cedente ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 472/1997, assolve l’onere di motivazione qualora rechi il riferimento alla cessione quale titolo legittimante la pretesa. Non è necessario allegare gli atti indicati per relationem, ma deve essere dato conto che la cartella si basa sulla cessione di un ramo d’azienda. La violazione del beneficium excussionis non configura un vizio proprio della cartella, ma un’eccezione appartenente al perimetro dell’esecuzione, idonea a fondare al più la richiesta di sospensione dell’atto riscossivo ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società, quale cessionaria di ramo d’azienda, una cartella di pagamento per l’importo di euro 66.035,49 relativo all’imposta unica sulle scommesse per gli anni 2011-2013. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. In sede di appello, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva il gravame ritenendo fondata l’eccezione sull’inammissibilità della motivazione per relationem e applicabile il beneficium excussionis. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia deduce la violazione delle norme sulla motivazione della cartella, richiamando l’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e l’art. 7 legge n. 212/2000. La Suprema Corte ricorda che, per la validità del ruolo e della cartella, non è indispensabile l’indicazione degli estremi dell’accertamento precedente, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che consentano al contribuente di controllare la legittimità della procedura. Tale interpretazione non è ostacolata dal d.m. n. 321/1999, che va letto in combinato disposto con le norme primarie che richiedono il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento.
Con specifico riguardo alla posizione del cessionario, la Corte chiarisce che la responsabilità solidale ex art. 14 d.lgs. n. 472/1997 presuppone che egli abbia reso possibile una frode dei crediti tributari. È nei confronti del cedente, quale soggetto passivo, che deve essere svolta l’attività accertativa. Nei confronti del cessionario, non essendo soggetto passivo, l’amministrazione provvede alla mera iscrizione a ruolo dell’importo non versato, in forza della responsabilità solidale. Ne consegue che la cartella notificata al cessionario è correttamente motivata solo laddove, dall’intestazione o da elementi concorrenti, possa evincersi il riferimento alla cessione in sé quale titolo legittimante.
Nel caso di specie, la Corte rileva che, al di là del difetto di specificità sul contenuto della cartella accertato nel merito, nessun riferimento alla cessione di azienda è presente nell’atto impugnato. Se non devono essere allegati tutti gli atti richiamati per relationem, deve comunque essere dato conto del fatto che la cartella si basa sulla cessione. Il riferimento alla cessione costituisce, pertanto, elemento necessario della motivazione.
Il secondo motivo, concernente l’errata applicazione della regola del beneficium excussionis, risulta assorbito dal rigetto del primo. La Corte precisa, tuttavia, che la violazione del beneficium excussionis non configura un vizio proprio della cartella di pagamento, ma un’autonoma causa petendi impugnatoria appartenente al perimetro dell’esecuzione, che può fondare al più la richiesta di sospensione dell’atto riscossivo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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