Ottemperanza e rimborso limitato: il giudice deve accertare la capienza dei fondi e può disporre il pagamento in conto sospeso (Cass. civ. Sez. 5 n. 13401 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di ottemperanza ex art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, il giudice, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso di imposte per benefici fiscali conseguenti ad eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ex art. 1, comma 665, legge n. 190/2014 e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, anche tramite commissario ad acta, le procedure particolari di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. L’incapienza non determina l’estinzione, parziale o integrale, del diritto sostanziale del contribuente, né ne preclude definitivamente l’attuazione. L’art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992 va interpretato nel senso che è possibile denunciare anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell’ottemperanza, incluso il mancato esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il dictum.
Il Fatto
Il contribuente presentava all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, istanza di rimborso del 90% degli importi versati per Irpef e Ilor per gli anni 1990, 1991 e 1992. A fronte del silenzio-rifiuto, il contribuente adiva la Commissione tributaria provinciale di Catania, che ne accoglieva la domanda. L’appello dell’ufficio finanziario veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia.
In applicazione dell’art. 1, comma 665, legge n. 190/2014, l’Agenzia provvedeva al rimborso del solo 50% della somma dovuta. Il contribuente, formatosi il giudicato, promuoveva giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, ritenuta provata l’insufficienza dei fondi, rigettava il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, richiama il proprio orientamento consolidato secondo cui il giudice dell’ottemperanza deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162/2019. In caso di verificata incapienza, il giudice è tenuto ad attivare le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
La Corte precisa che il complesso normativo determina le modalità del rimborso, ma non incide sul diritto sostanziale del contribuente, giudizialmente accertato con sentenza irrevocabile. La limitatezza delle risorse stanziate può precludere l’effettuazione del rimborso, ma non la sua integrale attuazione, che resta garantita dagli strumenti a disposizione dell’Amministrazione e del commissario ad acta. L’ordine di pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, può essere emesso in presenza di provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di assenza di disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa.
Tale soluzione interpretativa, che esclude la falcidia del credito, è ritenuta costituzionalmente orientata e conforme ai precetti della CEDU, alla luce del principio del “giusto equilibrio” (CEDU, 03/07/2003, Buffalo S.r.l. vs. Italia). La Corte evidenzia che il consolidamento di tale orientamento è stato riconosciuto anche dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 197 del 26/07/2022.
Il giudice dell’ottemperanza, avendo rigettato il ricorso senza disporre la nomina di un commissario ad acta, non si è attenuto a questi principi. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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