Accertamento sintetico basato su più annualità: onere motivazionale dell’Ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 13430 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, l’Ufficio non è tenuto a procedere all’accertamento contestualmente per due o più periodi d’imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua, ma l’atto deve contenere, per il determinato anno d’imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico. Il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, deve verificare se dall’atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l’Ufficio abbia ritenuto non congrua la dichiarazione per le altre annualità. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che promiscuamente deduca vizi eterogenei, non isolabili nello sviluppo argomentativo, e che ometta di denunciare l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. laddove il giudice d’appello non abbia trattato una questione pur ritualmente devoluta.
Il Fatto
A un contribuente veniva notificato un avviso di accertamento per l’anno 2007, con cui l’Agenzia delle Entrate determinava sinteticamente un maggior reddito Irpef, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. La C.T.P. annullava l’atto, ma la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, accogliendo l’appello dell’Ufficio, confermava la pretesa impositiva. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Nel scrutinare il primo motivo, la Corte ne ravvisa l’inammissibilità per promiscua deduzione di censure eterogenee, riconducibili a diversi mezzi cassatori non isolabili. In particolare, in relazione alla dedotta decadenza per l’anno 2007, la Corte osserva che, essendo la questione stata devoluta al giudice d’appello senza essere da questi trattata, il contribuente avrebbe dovuto censurare l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., senza che tale denuncia sia stata proposta.
Pur nell’inammissibilità del mezzo, la Corte chiarisce la portata del presupposto legittimante l’accertamento sintetico pluriennale. Richiamando i propri precedenti, afferma che l’Ufficio non è tenuto ad accertare contestualmente due o più periodi d’imposta, ma l’atto impositivo relativo a un singolo anno deve dare conto, sia pur sommariamente, delle ragioni per cui la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altre annualità, al fine di giustificare il ricorso all’accertamento sintetico per l’anno in contestazione.
Il secondo motivo, relativo al dedotto difetto di motivazione, è giudicato infondato, poiché la sentenza impugnata presenta un congruo apparato motivazionale nel convalidare le risultanze dell’accertamento sintetico per l’anno 2008 e la non attendibilità della circostanza che nel 2007 il contribuente non avesse percepito alcun reddito. Il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili: il primo ripropone la tesi della cristallizzazione dell’anno 2007, con censura analoga a quella già esaminata; il secondo lamenta la mancata pronuncia sulla compensazione delle spese, disposta dalla sentenza di primo grado integralmente riformata in appello, con la conseguente eliminazione dal mondo giuridico della pronuncia che aveva statuito sulle spese.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del contribuente alla rifusione delle spese processuali e declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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