Il secondo periodo dell’art. 1, comma 565, della legge n. 178/2020 non preclude la ripetizione dell’indebito contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13600 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 565, secondo periodo, della legge n. 178/2020, secondo cui “restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge”, deve essere interpretato nel senso che esso conferma l’efficacia, ai fini previdenziali, delle contribuzioni versate dalle Università non statali secondo l’aliquota ridotta per i periodi anteriori al 1° gennaio 2021, ma non preclude la ripetizione dell’indebito avanzata dagli atenei che abbiano versato la maggiore aliquota del 33%, in quanto nessun riferimento al concetto di indebito è presente nella disposizione. L’interpretazione che attribuisce alla norma un effetto preclusivo della ripetizione contrasta con i principi costituzionali di ragionevolezza e non discriminazione, perché imporrebbe in via retroattiva ad alcune Università non statali un’aliquota superiore a quella versata da altre nello stesso periodo; tale interpretazione non è imposta dal tenore letterale, sicché non sussistono i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale.
Il Fatto
L’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la restituzione delle somme versate all’INPS per il periodo 2016–2020, quantificate in euro 1.917.800,77, quale differenza tra l’aliquota del 33% applicata per il personale docente e quella del 26,20% prevista per il personale delle Università non statali. L’ateneo chiedeva altresì l’accertamento del diritto alla copertura di tali differenze mediante l’apposito trasferimento dal bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 565, della legge n. 178/2020.
Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3304/2024, rigettava l’appello dell’INPS, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza l’INPS proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ripercorre l’evoluzione normativa in materia di aliquote contributive per il personale delle Università non statali. L’art. 4 della legge n. 243/1991 aveva previsto l’applicazione della disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato ai professori e ricercatori delle Università non statali, subordinatamente all’adozione di una modifica statutaria, mentre il successivo art. 2 della legge n. 335/1995 confermava un regime speciale, mantenendo distinte le aliquote contributive per le Università statali e quelle non statali.
La parificazione delle aliquote è intervenuta solo con l’art. 1, comma 565, della legge n. 178/2020, che, con disposizione innovativa applicabile solo per l’avvenire, ha stabilito che dal 1° gennaio 2021 l’aliquota contributiva per il personale delle Università non statali fosse pari a quella in vigore per le stesse categorie presso le Università statali, ossia il 33%. Ne discende che, per il periodo 2016–2020, la contribuzione versata dall’ateneo nella misura del 33% era superiore a quella dovuta, configurandosi un indebito oggetto di ripetizione.
Quanto alla clausola del secondo periodo del comma 565, secondo cui le contribuzioni versate per i periodi anteriori restano acquisite alla gestione di riferimento, la Corte esclude che essa assuma un significato preclusivo della ripetizione. La disposizione va letta in connessione con il terzo periodo della stessa norma, che appronta uno stanziamento dal bilancio dello Stato per coprire i maggiori oneri per l’ente previdenziale derivanti dalla differenza tra aliquota contributiva e aliquota di computo. La sua ragione risiede nella conferma dell’efficacia della contribuzione versata in misura ridotta per gli anni precedenti e nella copertura degli oneri conseguenti.
Il secondo periodo non si riferisce a eventuali pagamenti indebiti né ne preclude la ripetizione. L’interpretazione preclusiva, oltre a non trovare riscontro nella dizione letterale e sistematica, attribuirebbe alla norma un significato discriminatorio, imponendo in via retroattiva ad alcune Università non statali, che si erano adeguate alle richieste dell’INPS, un’aliquota superiore rispetto a quella versata da altri atenei nello stesso periodo. Poiché il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dalla Procura generale può essere superato attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata, non vi è luogo alla rimessione alla Corte costituzionale. Il ricorso è pertanto respinto.
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Nota della Redazione
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