Appello tributario ammissibile con riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 13612 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, prescritta dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non richiede una rigorosa e formalistica enunciazione delle critiche, ma solo l’esposizione chiara e univoca, anche sommaria, della domanda e delle ragioni della doglianza. Atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello nel processo tributario, è sufficiente la riproposizione delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione, quando il dissenso investa la decisione di primo grado nella sua interezza e dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco i motivi di censura. La declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità è illegittima se la Corte territoriale omette di esaminare le doglianze attinenti alla fondatezza della pretesa, riproposte dal contribuente.
Il Fatto
All’esito di un avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione presentata dalla società contribuente per l’anno d’imposta 2013, disconoscendo la deducibilità di costi per rimborsi chilometrici, indennità di trasferta e operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Il ricorso della società veniva respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna dichiarava inammissibile l’appello della contribuente per difetto di specificità dei motivi. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui si censurava l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello. Richiamando un costante indirizzo nomofilattico, la Corte ha precisato che la norma di cui all’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretata in senso sostanzialistico, essendo sufficiente che dall’atto di gravame emergano in modo chiaro, anche per implicito, le ragioni della doglianza.
Nel caso di specie, la società aveva espresso il totale dissenso dalla decisione di primo grado, chiedendone l’integrale riforma e reiterando i motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento già contenuti nel ricorso introduttivo. Tale condotta, ad avviso della Corte, integra i requisiti di specificità richiesti dalla legge, rendendo ammissibile il gravame.
La Corte ha escluso che la pronuncia della CGT potesse interpretarsi come un rigetto nel merito, rilevando come l’unico argomento decisorio fosse incentrato sul difetto di specificità dell’appello, con la conseguente declaratoria di inammissibilità ribadita nel dispositivo. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
Esclusa la possibilità di decidere la causa nel merito, la Corte ha disposto la cassazione con rinvio alla CGT dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la valutazione dell’incidenza, ai sensi dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, della sentenza penale irrevocabile di assoluzione prodotta dalla ricorrente.
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Nota della Redazione
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