Il custode dell’immobile sequestrato non risponde per i beni mobili non sottoposti a sequestro se il loro mantenimento in loco è frutto di libera scelta (Cass. civ. Sez. 3 n. 13740 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La custodia giudiziaria su un bene immobile sottoposto a sequestro preventivo non si estende ai beni mobili in esso presenti, qualora questi non siano stati inclusi nel provvedimento di sequestro. Ne consegue che il custode non è gravato da obblighi di cura e vigilanza su tali beni, né risponde del loro deterioramento ai sensi dell’art. 2051 c.c., della cui disciplina non può avvalersi il conduttore che abbia liberamente scelto di lasciarli nell’immobile. Il diritto al risarcimento dei danni patiti dal conduttore trova la sua fonte nel contratto e nell’art. 1581 c.c., che richiama l’art. 1578 c.c., e non nell’art. 2051 c.c., applicabile solo per i danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione. La mancata prova della non imputabilità dell’evento alla propria condotta esclude, altresì, la responsabilità del locatore per l’impossibilità della prestazione derivante dal sequestro.
Il Fatto
La società ricorrente, conduttrice di un immobile, aveva subito il sequestro preventivo del bene, disposto per la sua abusività. Il custode nominato, un funzionario del Comune, non aveva compiuto atti conservativi, e la società aveva subito danni alle attrezzature aziendali lasciate all’interno dei locali. La società aveva quindi citato in giudizio il Comune e il Ministero della Giustizia, chiedendo il risarcimento dei danni.
La domanda, basata sull’art. 2051 c.c., era stata respinta sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello di Napoli. In particolare, il giudice di seconde cure aveva escluso che la custodia dell’immobile si estendesse alle attrezzature, non sottoposte a sequestro, e che la mancata remissione delle stesse al locatore fosse imputabile alla Procura.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i primi due motivi di ricorso, affermando che la responsabilità del custode per i beni non sequestrati non è configurabile. La Corte ha precisato che i beni mobili potevano essere sgomberati e, non essendo stati inclusi nel provvedimento, nessun obbligo di custodia gravava sul custode. Il mantenimento delle attrezzature in loco era stata una libera scelta della ricorrente, che non poteva essere imputata ai controricorrenti.
La Corte ha anche chiarito che la prospettazione della domanda risarcitoria in chiave contrattuale non giova alla ricorrente. In tal caso, il diritto al risarcimento trova la sua fonte nel contratto di locazione e nell’art. 1581 c.c., con la conseguenza che la richiesta andava rivolta al locatore. In ogni caso, ha osservato la Corte, il venir meno del potere di fatto del locatore per effetto del sequestro non lo esonera da responsabilità, non avendo lo stesso dimostrato la non imputabilità dell’evento alla propria condotta, anche alla luce della natura abusiva dell’immobile locato.
Il terzo motivo di ricorso è stato invece dichiarato inammissibile, in quanto la censura riguardava un passaggio della motivazione avente valenza meramente incidentale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.