L’inammissibilità del ricorso per mancata confutazione del requisito dei 24 mesi di disoccupazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13836 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi, è inammissibile il ricorso per cassazione che non censuri specificamente l’affermazione del giudice di merito secondo cui i lavoratori assunti non erano disoccupati da almeno 24 mesi. Tale requisito, previsto dall’art. 8, comma 9, legge n. 407/1990, è condizione costitutiva del diritto allo sgravio e la sua mancata contestazione rende la censura priva di specificità, non potendo il motivo limitarsi a dedurre l’insussistenza di un obbligo di riassunzione o la natura ciclica dell’attività lavorativa.
Il Fatto
La società, operante nel settore del trasporto scolastico, proponeva opposizione avverso un verbale di accertamento dell’Inps, emesso per il recupero di sgravi contributivi fruiti ai sensi della legge n. 407/1990. La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione, ritenendo insussistenti i presupposti per il beneficio, poiché le assunzioni riguardavano lavoratori non disoccupati da oltre 24 mesi, ma previamente licenziati e riassunti entro 6 mesi, con conseguente obbligo legale di riassunzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i quattro motivi di ricorso, ritenendoli complessivamente inammissibili. Il thema decidendum verte sulla corretta applicazione dell’art. 8, comma 9, legge n. 407/1990, che subordina lo sgravio all’assunzione di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, nonché dell’art. 4, comma 12, legge n. 92/2012, che preclude il beneficio in caso di assunzioni effettuate in adempimento di un obbligo legale o in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di altri lavoratori.
La società ricorrente sosteneva che le assunzioni, intervenute ciclicamente ad ogni anno scolastico, non configurassero un licenziamento per riduzione del personale, bensì per fine del ciclo di attività, rendendo inapplicabili le limitazioni normative invocate dall’Inps. Tuttavia, la Corte rileva che la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto anche su un distinto e autonomo rilievo: la mancanza del requisito della disoccupazione protratta per almeno 24 mesi, condizione costitutiva del diritto allo sgravio.
Proprio su tale punto i motivi di ricorso risultano carenti. La società si limitava ad affermare genericamente che i lavoratori erano disoccupati al tempo della prima assunzione, senza specificare che la disoccupazione avesse la durata richiesta dalla norma né che tale requisito non dovesse applicarsi in caso di attività ciclica. In tal modo, la censura non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia, che già da sola giustificava il diniego del beneficio, restando le altre argomentazioni prive di decisività.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della società alla refusione delle spese di lite e il riconoscimento dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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