Motivazione per adesione integrale a un atto di parte: la sentenza non è nulla se la decisione è attribuibile al giudice (Cass. civ. Sez. 3 n. 14045 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza la cui motivazione riproduca integralmente il contenuto di un atto di parte, senza nulla aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano comunque attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo; tale tecnica di redazione non è di per sé sintomatica di un difetto di imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive. La nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ricorre solo quando la contraddittorietà, l’incomprensibilità o l’incoerenza della motivazione risultino dal contesto stesso del provvedimento, e non quando il vizio possa essere apprezzato solo mettendo a confronto la sentenza con altri atti o documenti. L’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. è configurabile solo in caso di completa mancanza di decisione su una domanda o eccezione, mentre la condivisione integrale della motivazione di primo grado implica necessariamente il rigetto delle censure avverso di essa proposte.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto in giudizio la società Poste Italiane s.p.a. per ottenere il risarcimento del danno alla salute subito a seguito di una caduta con la bicicletta su una lastra di ghiaccio nel piazzale antistante un ufficio postale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provata la dinamica della caduta e la sussistenza di responsabilità della società convenuta. La Corte d’appello, nel confermare la decisione di prime cure, aveva redatto una motivazione consistente nella trascrizione quasi integrale della comparsa conclusionale depositata dalla società, integrandola solo con alcuni passaggi volti a giustificare la condivisione degli scritti difensivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato il ricorso procedibile, pur in assenza del deposito della relata di notifica della sentenza d’appello, in virtù del consolidato principio per cui il ricorso tempestivo rispetto al termine lungo di cui all’art. 325 cod. proc. civ. non necessita di tale adempimento.
Esaminando il primo motivo, incentrato sulla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile. Ha precisato che la nullità per mancanza di motivazione è configurabile solo quando il vizio emerga dal contesto stesso del provvedimento e non già quando, come nel caso di specie, per apprezzarlo occorra confrontare la sentenza con altri atti processuali. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014, ha escluso che la tecnica di redazione per adesione integrale ad un atto di parte possa integrare un difetto di imparzialità del giudice, atteso che la validità degli atti processuali si pone su un piano distinto rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha escluso la configurabilità di un’omessa pronuncia o di un’extrapetizione, rilevando come la Corte territoriale, dichiarando di condividere la sentenza di primo grado, avesse implicitamente ritenuto infondate le censure sulla violazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. e come, nell’esaminare le doglianze sulla valutazione delle prove, avesse comunque affermato che il Tribunale non aveva travisato le risultanze istruttorie. Ha tuttavia evidenziato come la Corte d’appello avesse rigettato il motivo di gravame richiamando un principio giurisprudenziale del tutto inconferente, essendo la valutazione del giudice di merito sindacabile in legittimità; un vizio siffatto, non essendo stato denunciato, non poteva essere rilevato d’ufficio.
Il terzo motivo, relativo alla mancata esposizione delle ragioni del rigetto dell’appello, è stato infine ritenuto infondato, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di anomalia motivazionale individuate dalle Sezioni Unite, e non sussistendo alcun obbligo per il giudice di merito di confutare ogni singolo argomento difensivo, essendo sufficiente esprimere in forma sobria e sintetica i risultati del proprio apprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti.
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Nota della Redazione
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