Disomogeneità contributiva e riqualificazione dei rapporti a progetto: esclusa la compensazione atecnica in caso di interposizione fittizia di manodopera (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14094 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in rapporti di lavoro subordinato, accertata nell’ambito di un’ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, comporta il versamento dei contributi previdenziali in una gestione differente rispetto a quella in cui sono confluiti i versamenti effettuati dal datore di lavoro apparente. Ne consegue che la contribuzione versata dall’appaltatore fittizio, ove risulti disomogenea rispetto a quella dovuta dal committente quale datore di lavoro reale, non può essere imputata al debito contributivo di quest’ultimo per il tramite della c.d. compensazione atecnica, potendo semmai dar luogo, ricorrendone i presupposti, a un’azione di ripetizione dell’indebito. L’effetto liberatorio del pagamento effettuato dal terzo, ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 richiamato dall’art. 29, comma 3-bis, dello stesso decreto, opera nei limiti in cui sussista l’identità della gestione previdenziale interessata.
Il Fatto
Il committente proponeva opposizione avverso un avviso di addebito emesso dall’INPS per il recupero di contributi dovuti alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti, a seguito dell’accertamento di un fenomeno di interposizione illecita di manodopera realizzato tramite la stipula di contratti di appalto con due società, i cui lavoratori erano formalmente assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. I giudici di merito accertavano la natura subordinata dei rapporti, alle dipendenze delle società appaltatrici, e la conseguente qualificazione del committente come datore di lavoro reale, rigettando l’opposizione.
La società proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, lamentando, tra l’altro, la mancata detrazione dei versamenti contributivi effettuati dalle società appaltatrici, con conseguente applicazione dei principi in materia di adempimento del terzo e di effetto liberatorio del pagamento ai sensi dell’art. 1180 c.c. Una delle società appaltatrici proponeva altresì ricorso incidentale, lamentando la mancata sospensione del giudizio di merito ex art. 295 c.p.c. e l’erroneo accertamento della subordinazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il motivo di ricorso volto a contestare l’accertamento dell’interposizione fittizia, rilevando che la censura si risolveva in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non ammissibile in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva correttamente valorizzato gli indici dell’illecito, verificando l’assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo e organizzativo del committente e l’assenza di un’autonoma organizzazione in capo alle appaltatrici.
Con riguardo alla qualificazione dei rapporti come subordinati, pur in presenza di contratti a progetto, la Corte ha richiamato il principio per cui la mancanza dello specifico progetto determina la qualificazione del rapporto come subordinato, senza che occorra indagare le modalità di svolgimento (cfr. Cass. n. 17707/2020). L’accertamento in fatto della carenza dei progetti, compiuto dal giudice di merito, è stato ritenuto non rivedibile in sede di legittimità.
Il nucleo centrale della decisione riguarda la sorte dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro apparente. La Corte ha preso le mosse dal principio, consolidato nella propria giurisprudenza, secondo cui i pagamenti a titolo contributivo effettuati dall’appaltatore valgono a liberare il committente fino a concorrenza delle somme versate, ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003, che rinvia all’art. 27, comma 2, del medesimo decreto, dando applicazione alla regola generale di cui all’art. 1180 c.c. (cfr. Cass. n. 18278/2019, Cass. n. 23962/2015, Cass. n. 9782/2020, Cass. n. 21204/2024).
Tale principio è stato tuttavia armonizzato con quello, parimenti consolidato, per cui, in caso di riqualificazione di un contratto a progetto come rapporto di lavoro subordinato, non è possibile far luogo a una compensazione atecnica della contribuzione (cfr. Cass. n. 9484/2022 e Cass. n. 24618/2019). La Corte ha evidenziato che la fattispecie si caratterizza per la presenza di un rapporto trilaterale tra Istituto di previdenza, datore di lavoro e prestatore di lavoro, con la peculiarità della diversità delle gestioni in cui confluiscono i contributi del lavoro autonomo e quelli del lavoro subordinato.
Proprio la c.d. disomogeneità contributiva è l’elemento che, nel caso di specie, impedisce di valorizzare gli adempimenti effettuati dal datore di lavoro fittizio. La riqualificazione dei rapporti comporta, infatti, il versamento dei contributi in una gestione differente, con la conseguenza che le somme versate a diverso titolo possono dar luogo esclusivamente a un eventuale indebito suscettibile di ripetizione da parte del soggetto legittimato, ma non a una posta contabile da regolare tramite compensazione impropria in danno della gestione previdenziale competente. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per la mancata prova della contemporanea pendenza del processo presupposto e per la genericità delle censure volte a contestare l’accertamento collettivo della subordinazione.
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Nota della Redazione
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