La correzione di errore materiale non può trasformarsi in revocazione o in nuova liquidazione di spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14158 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte di cassazione, investita di ricorso per correzione di errore materiale, non può procedere alla liquidazione di spese processuali mai statuite nella sentenza di cui si chiede la correzione, trattandosi di omissione che attiene al merito della decisione e non alla sua forma materiale. L’istanza che, in via subordinata, accenni alla revocazione delle sentenze della Cassazione è inammissibile qualora non deduca un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., non essendo consentito trasformare il rimedio in una nuova domanda di condanna alle spese.
Il Fatto
La ricorrente, già parte di un giudizio di legittimità definito con sentenza della Sezione Lavoro, proponeva ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per ottenere la correzione ovvero l’integrazione della sentenza, chiedendo, in subordine, la revocazione della stessa.
L’istanza concerneva la mancata liquidazione delle spese del giudizio di sospensione ex art. 373 c.p.c. avanti alla Corte d’Appello, che la ricorrente assumeva essersi svolto dinanzi al giudice di merito quale procedimento incidentale. La sentenza della Cassazione non aveva disposto nulla al riguardo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di revocazione, evidenziando che il rimedio di cui all’art. 391-bis c.p.c. consente la revocazione delle sentenze della Cassazione solo per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., errore che nella specie non è stato neppure dedotto.
Quanto alla correzione di errore materiale, il Collegio ha osservato che la ricorrente non aveva prodotto tutti gli atti del giudizio di merito, in particolare il fascicolo di parte e d’ufficio del procedimento ex art. 373 c.p.c., indispensabili per verificare la fondatezza dell’istanza. L’assenza di tali documenti impediva di accertare se la mancata liquidazione delle spese derivasse da un errore materiale o da una scelta consapevole del giudice.
La Corte ha, pertanto, rigettato l’istanza allo stato, senza pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti tutti gli intimati.
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Nota della Redazione
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