Il rigetto espresso dell’eccezione di prescrizione in primo grado forma il giudicato interno, non riproponibile ex art. 346 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 14185 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione del giudice di primo grado che rigetta espressamente l’eccezione di prescrizione, sia pure senza indicare la data dell’atto interruttivo, contiene un affermazione esplicita ed inequivocabile dell’avvenuta interruzione del termine. Tale statuizione, se non impugnata con appello incidentale, forma giudicato interno e non può essere riproposta dalla parte soccombente ai sensi dell’art. 346 c.p.c., né rilevata d’ufficio dal giudice del rinvio. La riproposizione dell’eccezione in una fase successiva del giudizio è, pertanto, inammissibile.
Il Fatto
Un medico convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva comunitaria 1975/363, per non aver ricevuto alcuna remunerazione durante la frequenza di un corso di specializzazione post lauream. Il Tribunale rigettò la domanda nel merito, ma rigettò espressamente l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione, affermando, per la posizione del ricorrente, che era stata offerta prova di una utile costituzione in mora. La società appellò la sentenza, ma la Corte d’appello, dopo un primo rinvio, rigettò la domanda dichiarando prescritto il diritto, ritenendo che sulla questione non si fosse formato il giudicato interno.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato in via prioritaria il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione del giudicato interno, in quanto l’eccezione di prescrizione, rigettata in primo grado, era stata riproposta dall’Amministrazione solo in sede di rinvio. I giudici di legittimità, dopo aver interpretato il motivo alla luce del principio per cui gli atti processuali ambigui vanno letti in modo da favorire una decisione nel merito, hanno accolto la censura.
La Corte ha rilevato che la sentenza di primo grado conteneva un’affermazione esplicita e inequivocabile: “è stata offerta prova di utile costituzione in mora”, con ciò rigettando l’eccezione di prescrizione. Ha escluso che la mancata indicazione della data dell’atto interruttivo potesse privare di efficacia tale statuizione, che rappresentava un rigetto nel merito dell’eccezione. Tale pronuncia, non essendo stata impugnata con appello incidentale dall’Amministrazione soccombente su quel punto, è passata in giudicato.
La condotta processuale dell’Amministrazione, che in appello aveva addirittura mostrato di ritenere che la sentenza di primo grado avesse accertato l’interruzione della prescrizione, è stata considerata dalla Corte incompatibile con la volontà di riproporre l’eccezione. La riproposizione dell’eccezione nella comparsa depositata nel giudizio di rinvio è stata, pertanto, dichiarata inammissibile, in quanto coperta dal giudicato interno.
L’accoglimento del secondo motivo ha assorbito il primo. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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