Ammissibile il regolamento di competenza per l’erronea qualificazione della ripartizione interna come competenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 14326 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ripartizione degli affari tra le sezioni ordinarie e le sezioni specializzate dello stesso ufficio giudiziario non integra una questione di competenza, ma di mera organizzazione interna, regolata dal Presidente del Tribunale. Tuttavia, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, trova applicazione il c.d. principio dell’apparenza: il mezzo va determinato in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza. È pertanto ammissibile il regolamento di competenza avverso la pronuncia che, sebbene in iure non correttamente, abbia qualificato come questione di competenza una questione attinente alla ripartizione interna all’ufficio, avendo tale qualificazione ingenerato un affidamento incolpevole nella parte.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il precetto di pagamento intimato in forza di una sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, deducendo l’estinzione del credito e vizi formali dell’intimazione. Nel costituirsi, la controparte aveva eccepito l’incompetenza per materia del giudice adito, trattandosi di opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo di natura lavoristica.
Il giudice della sezione civile del Tribunale di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, assegnando il termine per la riassunzione dinanzi alla sezione lavoro. Avverso tale ordinanza, la parte soccombente ha proposto istanza di regolamento di competenza, assumendo che la questione riguardasse la mera ripartizione degli affari interni al medesimo ufficio e non già la competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità del regolamento di competenza, contestata dal resistente. Richiamando il principio dell’apparenza, enunciato dalle pronunce Cass. n. 18182 del 2021 e Cass. n. 38587 del 2021, ha affermato che, ove sia impugnato con regolamento un provvedimento che abbia deciso una questione attinente al rito o alla ripartizione interna, occorre verificare se tale questione sia stata erroneamente qualificata dal giudice come di competenza, in modo espresso o inequivoco.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il giudice emittente aveva qualificato la questione come afferente alla competenza per materia, con indici univoci e convergenti: la premessa dell’ordinanza e il dispositivo, che dichiarava l’incompetenza e assegnava il termine per la riassunzione. Tale qualificazione, sebbene non corretta in diritto, era idonea a ingenerare un affidamento incolpevole nella parte, giustificando l’ammissibilità del regolamento.
Nel merito, la Corte ha precisato che la devoluzione di una controversia a una sezione ordinaria o specializzata del medesimo ufficio non dà luogo a una questione di competenza, ma di ripartizione degli affari. Ha quindi individuato l’articolazione interna competente: trattandosi di opposizione a precetto finalizzata alla soddisfazione di un credito di lavoro, con contestazioni sull’esistenza del credito, la causa va devoluta alla sezione lavoro del Tribunale di Roma.
La Corte ha disposto la rimessione delle parti dinanzi alla sezione lavoro, assegnando il termine di mesi tre per la riassunzione, e ha rimesso la regolamentazione delle spese all’esito del giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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