La notifica via PEC da indirizzo non censito è valida se non lede le difese (Cass. civ. Sez. 5 n. 14341 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione a mezzo PEC eseguita da un indirizzo non risultante nei pubblici elenchi non è nulla, né inesistente, quando il procedimento si sia perfezionato con la messa a conoscenza dell’atto nella sua interezza in capo al destinatario e nessun concreto vulnus al diritto di difesa sia stato provocato. L’onere di allegare il pregiudizio alle proprie facoltà difensive grava sul contribuente che eccepisce l’invalidità. La seconda cartella di pagamento, ancorché recante in tutto o in parte i medesimi importi di una precedente cartella rimasta impagata, non costituisce esercizio del potere di autotutela e non determina l’implicito annullamento della prima: il contribuente può contestare la duplicazione impugnando la seconda cartella o eccependo l’avvenuto pagamento in sede esecutiva.
Il Fatto
Il contribuente impugnò l’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione, deducendo l’inesistenza della notifica, effettuata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri, nonché la nullità dell’atto per l’omessa notifica della cartella presupposta e per la sua sostituzione ad opera di una successiva cartella relativa al medesimo periodo d’imposta. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettò l’appello, con conferma della decisione di primo grado, limitandosi ad accogliere il gravame sul capo delle spese. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ripercorso la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di notifiche digitali: la notifica a mezzo PEC proveniente da un indirizzo istituzionale non censito nei pubblici elenchi non determina di per sé la nullità dell’atto. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 15979 del 2022, richiede che il vizio sia valutato in concreto: la notificazione è valida se l’atto sia comunque giunto a conoscenza del destinatario nella sua interezza e non risulti leso il diritto di difesa. Nel caso di specie, il contribuente non ha dedotto quale specifico pregiudizio avrebbe subito per effetto dell’utilizzo dell’indirizzo diverso da quello registrato, sicché il primo motivo è stato rigettato.
La Corte ha inoltre escluso il dedotto difetto di motivazione dell’intimazione: essendo valida la notifica della cartella a monte, l’avviso di intimazione può legittimamente limitarsi a richiamare l’atto presupposto, senza necessità di autonoma motivazione.
Quanto alla dedotta sostituzione della prima cartella ad opera della seconda, la Suprema Corte ha chiarito che l’emissione di un nuovo atto esattivo per importi del tutto o in parte coincidenti con quelli di una cartella precedente non integra esercizio del potere di autotutela. La seconda cartella non determina l’implicito annullamento della prima: ove anche contenga una duplicazione di pretese, costituisce atto viziato che il contribuente può impugnare o far valere in sede esecutiva, eccependo l’avvenuto pagamento. La mancata contestazione dell’amministrazione in ordine alla natura satisfattiva della seconda cartella non vale a trasformare in autotutela un’attività che tale non è stata.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese, delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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