Termine breve di impugnazione e notifica della sentenza al domicilio fisico del difensore nonostante l’indicazione della PEC (Cass. civ. Sez. 3 n. 14574 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, in presenza di una pluralità di notificazioni della sentenza, il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla prima notificazione validamente eseguita. L’art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012, pur valorizzando la notificazione all’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri, non ha introdotto una regola generale di esclusività del domicilio digitale rispetto alle altre forme di notificazione. Ne consegue che è valida, e idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c., la notificazione della sentenza eseguita presso il domicilio fisico del difensore, ancorché nell’atto processuale sia stato indicato l’indirizzo PEC “per comunicazioni e notifiche”, in assenza di una inequivoca manifestazione di volontà diretta a escludere ogni diversa modalità di notificazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento danni proposta dalla ricorrente nei confronti del proprio difensore per il negligente svolgimento dell’incarico professionale, in relazione alla mancata attivazione, entro il termine previsto dalla l. n. 228/2012, delle procedure di tutela dei creditori ipotecari su beni confiscati. Sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano rigettato la domanda, escludendo profili di responsabilità professionale in un quadro normativo e giurisprudenziale ritenuto incerto.
La sentenza d’appello è stata impugnata con ricorso per cassazione, fondato su due motivi. L’odierno ricorrente ha resistito con controricorso ed entrambe le parti hanno depositato memoria, con la quale la ricorrente ha formulato osservazioni in punto di validità della notificazione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando come la sentenza d’appello, pubblicata il 21 febbraio 2023, fosse stata notificata alla ricorrente in data 1° marzo 2023 presso entrambi i procuratori costituiti. Da tale notificazione è iniziato a decorrere il termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 325, secondo comma, c.p.c., il quale, considerata la sospensione per i giorni festivi del 30 aprile e 1 maggio ai sensi dell’art. 155, quarto comma, c.p.c., è scaduto il 2 maggio 2023. Il ricorso per cassazione, invece, è stato notificato solo il 5 maggio 2023, oltre il termine.
La Corte ha precisato che è irrilevante, ai fini del computo, la successiva notificazione della sentenza avvenuta in data 6 marzo 2023, richiamata dalla ricorrente, poiché, secondo costante giurisprudenza di legittimità, in presenza di una pluralità di notificazioni, il termine decorre dalla prima notificazione validamente eseguita.
Con riferimento alla prospettazione della ricorrente circa la necessità di eseguire la notificazione esclusivamente in via telematica, la Corte ha chiarito che l’art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012, in materia di domicilio digitale, non ha introdotto una regola generale di esclusività del domicilio digitale rispetto alle altre forme di notificazione. In tal senso, la notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario resta possibile, come confermato da Cass. n. 3557 del 2021 e Cass. n. 39970 del 2021, che affermano la concorrenza delle due opzioni.
La Corte ha infine distinto il caso in esame da quello deciso da Cass. n. 10355 del 2020, in cui la domiciliazione digitale era configurata come luogo di riferimento esclusivo. Nel caso di specie, la mera indicazione degli indirizzi PEC “per comunicazioni e notifiche” nell’atto di appello non è idonea a determinare l’esclusività del domicilio digitale, in assenza di una inequivoca manifestazione di volontà diretta a escludere ogni diversa modalità di notificazione. La notificazione eseguita il 1° marzo 2023 presso il domicilio professionale dei difensori è quindi valida e idonea a far decorrere il termine breve, con conseguente inammissibilità del ricorso per tardività.
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Nota della Redazione
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