Norma innovativa non retroattiva sull’equiparazione del trattamento economico del personale di ente parco (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14579 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione regionale che equipara il trattamento giuridico ed economico del personale di un ente parco a quello applicato negli altri enti parco ha natura innovativa e non interpretativa, ove non emerga dal testo alcun elemento che ne imponga l’efficacia retroattiva. In tal caso l’equiparazione opera ex nunc; la norma che stanzia una somma fissa per gli arretrati maturati costituisce una parziale deroga, con funzione di definizione del passato, e non un anticipo o acconto rispetto a ulteriori parificazioni. I principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione non ostano a differenziazioni dei trattamenti economici tra categorie di pubblici dipendenti non comparabili per eterogeneità dei rispettivi status professionali; la previsione rivolta a una specifica categoria, quale quella del personale ex comandato, ne evidenzia la diversità di condizione e di percorso professionale, idonea a giustificare il diverso trattamento riservato in passato.
Il Fatto
Alcuni dipendenti dell’Ente Parco dei Nebrodi, già appartenenti al comparto ex comandato, chiedevano la condanna dell’ente al pagamento degli arretrati retributivi per effetto del trattamento giuridico ed economico riconosciuto dall’art. 67 della l.r. Sicilia n. 8/2018, che equipara il loro trattamento a quello del personale degli altri enti parco regionali. Il tribunale accoglieva le domande, ma la Corte d’Appello di Messina, in riforma, le rigettava, escludendo la portata interpretativa e retroattiva della disposizione
Avverso la sentenza d’appello i lavoratori proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 67 citato e del principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 e agli artt. 3 e 97 Cost.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminati congiuntamente i due motivi in quanto connessi, li ha ritenuti infondati, condividendo l’iter argomentativo della corte territoriale. Il comma 1 dell’art. 67, mediante l’uso del modo indicativo, definisce il perimetro applicativo della disposizione, sicché il trattamento già previsto per il personale degli altri enti parco va applicato ex nunc anche a quello dell’Ente Parco dei Nebrodi. In mancanza di elementi testuali che depongano per la natura interpretativa della previsione, essa ha carattere innovativo, equiparando i trattamenti solo per il futuro.
Coerente con tale lettura è l’interpretazione del comma 2, che prevede una norma parzialmente derogatoria, stanziando per il passato una somma fissa di 300 migliaia di euro per gli arretrati maturati al 31 dicembre 2017. Tale somma non costituisce un anticipo o un acconto rispetto a ulteriori parificazioni, escludendo l’obbligo per il legislatore regionale di colmare integralmente il pregresso divario retributivo
La decisione impugnata non viola i principi di parità di trattamento e di buon andamento della pubblica amministrazione. I principi costituzionali di eguaglianza e buon andamento non ostano a diversificazioni nei trattamenti economici e giuridici di diverse categorie professionali di pubblici impiegati, ove queste siano tra loro non comparabili per l’eterogeneità dei rispettivi status professionali, come ribadito dalla Corte costituzionale nelle sentenze citate. La circostanza che la norma riguardi una specifica categoria, il personale ex comandato, evidenzia la diversità di condizione e di percorso professionale rispetto al restante personale, costituendo ragione giustificativa del diverso trattamento in passato, che il legislatore ha inteso colmare solo parzialmente.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
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Nota della Redazione
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