Inammissibile il ricorso che ripropone tesi difensive senza criticare la sentenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 14607 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio, ma è un rimedio impugnatorio a critica vincolata, la cui cognizione è delimitata dai motivi dedotti. Il motivo di impugnazione deve consistere nell’enunciazione delle ragioni per cui la decisione è erronea e deve tradursi in una critica specifica alla sentenza impugnata. La mancata considerazione delle motivazioni poste a base del provvedimento comporta la nullità del motivo per inidoneità allo scopo, che si risolve in un “non motivo”, sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.. È pertanto inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre le tesi difensive già svolte nei gradi di merito e motivate disattese dal giudice di appello.
Il Fatto
Una società, che aveva gestito fino al 2007 una discarica, chiedeva al Comune il pagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti per l’anno 2006. La richiesta si fondava sull’assunto che la società affidataria del servizio di raccolta, la quale non aveva saldato le fatture, fosse in stato di impossidenza, e che il Comune fosse obbligato in solido quale ente gestore del ciclo dei rifiuti, anche sulla base di un preteso accollo cumulativo ex art. 1273 c.c.
Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune, escludendo che rivestisse la qualità di “detentore” o “produttore” del rifiuto. La Corte d’appello rigettava l’appello, negando la sussistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra l’Ente e il gestore del servizio di raccolta. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune, basata sulla mancata presenza della procura nella copia notificata. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 35466 del 2021, ha affermato che la procura, se incorporata nell’atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica, essendo sufficiente la sua presenza nell’originale per l’ammissibilità del ricorso.
Sempre in via pregiudiziale, ha escluso vizi nella costituzione del controricorrente, rilevando che la copia della procura speciale, notificata con il controricorso, era stata comunque depositata nei termini e che il deposito di un’ulteriore copia conforme il giorno successivo non integrava alcuna nullità.
Nel merito, la Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, incentrati sulla violazione degli artt. 6, 10 e 21 d.lgs. n. 22 del 1997 e dell’art. 1273 c.c., dichiarandoli entrambi inammissibili per difetto di specificità. Ha precisato che il ricorso per cassazione è un rimedio a critica vincolata e che il motivo deve contenere una critica alla decisione impugnata, non potendo prescindere dalle motivazioni del provvedimento.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva riproposto la propria ricostruzione giuridica della fattispecie, già illustrata in appello e disattesa dal giudice di secondo grado, senza riportare il contenuto della sentenza impugnata né formulare alcuna critica specifica agli argomenti spesi dalla Corte territoriale. Tale condotta integra la proposizione di un “non motivo”, sanzionata con l’inammissibilità.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.