Mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata: il ricorso per cassazione è improcedibile (Cass. civ. Sez. 1 n. 14907 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, ove la sentenza impugnata sia stata notificata, il ricorrente ha l’onere di depositare, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a pena di improcedibilità, la copia autentica del provvedimento impugnato munita della relata di notificazione, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso. Tale onere non è sanato né dalla mancata contestazione del controricorrente, né dal successivo deposito unitamente all’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., né dalla modifica dell’art. 372, comma 2, c.p.c., che non ha inciso sugli oneri posti dall’art. 369 c.p.c. a carico della parte. Ove il ricorrente non abbia allegato l’avvenuta notificazione della sentenza, opera il termine “lungo” ex art. 327 c.p.c.; nel caso in cui l’abbia allegata, espressamente o implicitamente, si applica il termine “breve” ex art. 325 c.p.c. e trova applicazione l’onere di deposito sopra descritto.
Il Fatto
Un correntista, dopo aver subito la revoca dell’affidamento bancario e la segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale Rischi, conveniva in giudizio l’istituto di credito per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, la respingeva e condannava l’attore al pagamento delle spese e al risarcimento del danno da lite temeraria.
Avverso la decisione della Corte territoriale, il soccombente proponeva ricorso per cassazione, deducendo sei motivi. Nel proprio atto di impugnazione, il ricorrente dava atto che la sentenza era stata notificata, senza però provvedere al deposito della relata di notifica. La banca resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorrente, nel proprio atto, aveva espressamente dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata. Tale allegazione, espressa o implicita, comporta l’applicazione del termine “breve” di impugnazione e fa sorgere in capo al ricorrente l’onere di depositare, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica.
Nel caso di specie, tale adempimento non era stato effettuato, né la relata di notifica risultava prodotta dalla parte controricorrente. La Corte ha inoltre rilevato che la notifica del ricorso non superava la prova di resistenza, calcolando il termine ex art. 325 c.p.c. a partire dalla pubblicazione della sentenza. La violazione dell’onere di deposito comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Nel confermare tale principio, la Corte ha richiamato un orientamento giurisprudenziale costante e recente, secondo cui il deposito della relata di notificazione deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notifica del ricorso. Ha altresì precisato che la modifica dell’art. 372, comma 2, c.p.c., che consente il deposito di documenti fino a quindici giorni prima dell’udienza, concerne l’ammissibilità del ricorso e non può sanare l’inosservanza degli oneri posti dall’art. 369 c.p.c.
La Corte ha infine dichiarato l’improcedibilità del ricorso, condannando il ricorrente alla refusione delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La decisione, adottata in camera di consiglio, conferma la natura sanzionatoria dell’istituto dell’improcedibilità, volto a presidiare l’osservanza delle regole che governano l’accesso al giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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