TARI, esclusione parcheggi e onere di dichiarazione nella denuncia originaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 15063 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, le esclusioni dall’imposizione previste dall’art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione, sulla base di elementi obiettivi direttamente rilevabili o di idonea documentazione. Non è sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un’ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto. L’esclusione per le aree adibite in via esclusiva a transito o sosta gratuita dei veicoli postula la condizione imprescindibile della dichiarazione. L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, avendo natura sostanziale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune per l’omesso versamento della TARI relativa all’anno 2020, per le superfici adibite a parcheggio, coperto e scoperto, del proprio ipermercato. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo le aree destinate a parcheggio suscettibili di produrre rifiuti e quindi assoggettate a tassazione, evidenziando come il contribuente non avesse dimostrato l’insussistenza dei presupposti per l’esenzione.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava la decisione, affermando che l’area adibita a parcheggio di un supermercato fosse certamente suscettibile di produrre rifiuti e che la contribuente avrebbe dovuto dimostrare l’insussistenza dei presupposti esentativi. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione della normativa TARI e dei principi in tema di ripartizione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione disattende preliminarmente l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente, relativa a una sentenza successiva che aveva escluso la tassabilità dei medesimi parcheggi per l’anno 2021. Il giudicato esterno è ritenuto sopravvenienza irrilevante in quanto, in materia tributaria, l’effetto vincolante opera nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche.
Con riferimento al primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 62 del d.lgs. n. 507/1993 e 1, commi 641 ss., della legge n. 147/2013, la Corte lo ritiene infondato. Secondo la giurisprudenza richiamata, in tema di TARI le esclusioni dall’imposizione, in difetto di regolamentazione specifica locale, postulano che il contribuente indichi i presupposti nella denuncia originaria o di variazione. L’applicabilità dell’esclusione per le aree adibite a parcheggio richiede comunque la dichiarazione prevista dal regolamento comunale. La sentenza impugnata ha correttamente negato l’esclusione sia per carenza di dichiarazione, sia per la capacità produttiva di rifiuti dei parcheggi.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, è parimenti infondato. La Corte chiarisce che tale ultima norma, introdotta dalla legge n. 130/2022, ha natura sostanziale e non processuale e non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso. Il contribuente doveva provare la preventiva presentazione della dichiarazione per usufruire dell’esclusione connessa alla destinazione delle aree a transito o sosta gratuita.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché di una sanzione in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in ragione della manifesta infondatezza e della definizione conforme alla proposta.
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Nota della Redazione
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