Improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 1 n. 15174 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia allegato, espressamente o implicitamente, l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, si applica il termine breve ex art. 325 c.p.c. e opera l’onere, a pena di improcedibilità, di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., la copia autentica del provvedimento impugnato munita della relata di notificazione, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso. Il vizio non è sanato dalla mancata contestazione della controricorrente né dalla modifica dell’art. 372, comma 2, c.p.c., che non consente di sanare il mancato tempestivo deposito oltre il termine previsto dall’art. 369 c.p.c. La relata di notificazione prodotta dalla parte controricorrente, se tempestivamente depositata, rileva ai fini della verifica della tempestività del ricorso, con conseguente dichiarazione di inammissibilità in caso di tardività.
Il Fatto
La banca, rimasta soccombente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vedeva accogliere il proprio appello dalla Corte d’Appello di Roma, che riconosceva il credito per la mancata contestazione specifica da parte dell’opponente. Avverso tale sentenza, la soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, tra cui l’assunta decadenza della banca dalla facoltà di appellare e il difetto di prova del credito. Nel ricorso, la ricorrente dava atto che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non depositava la relata di notifica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato l’eccezione di improcedibilità del ricorso, rilevando che dagli atti emergeva l’allegazione, da parte della ricorrente, dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata. Tale allegazione, espressa o implicita, comporta l’applicazione del termine breve ex art. 325 c.p.c. e, conseguentemente, l’onere del ricorrente di depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La Corte ha precisato che la mancata produzione della relata non poteva essere sanata dall’assenza di contestazione da parte della controricorrente, citando il principio per cui l’improcedibilità consegue al comportamento omissivo della parte che ostacola la sequenza di avvio del giudizio di legittimità. Inoltre, ha escluso che la modifica dell’art. 372, comma 2, c.p.c., che consente il deposito di documenti fino a quindici giorni prima dell’udienza, potesse incidere sugli oneri posti dall’art. 369 c.p.c., non sanando il mancato tempestivo deposito della sentenza completa di relata.
La Corte ha infine verificato che la notifica del ricorso non superava la prova di resistenza, risultando comunque tardivo il ricorso ove calcolato il termine dalla pubblicazione della sentenza. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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