La memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. non può sollevare nuove censure né eccezioni (Cass. civ. Sez. 1 n. 15185 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte nel ricorso per cassazione. La mancata tempestiva formulazione di uno specifico motivo di censura rende non più discutibile l’accertamento, anche implicito, del giudice di merito circa la legittimazione della parte costituita in giudizio. La questione della legittimazione ad causam, ove non tempestivamente contestata, non può essere rimessa in discussione in sede di memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Il Fatto
La società mutuataria e i fideiussori citavano l’istituto di credito dinanzi al Tribunale di Locri, contestando la validità di un contratto di mutuo ipotecario per simulazione, difetto di causa, indeterminatezza del tasso di interesse e usurarietà degli stessi. Il tribunale respingeva tutte le domande e la corte d’appello confermava la decisione.
Avverso la sentenza della corte territoriale veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Il consigliere delegato depositava la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. e le parti depositavano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo integralmente la proposta del consigliere delegato. In particolare, ha rilevato che il primo e il secondo motivo prospettavano cumulativamente vizi di natura eterogenea, in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione, e che il vizio di motivazione non era invocabile in caso di doppia conforme ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha evidenziato che la censura non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, risolvendosi in una contestazione dell’interpretazione del contratto fornita dal giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica. Il quarto motivo, infine, è stato ritenuto manifestamente infondato, non configurandosi il vizio di omessa pronuncia quando la decisione, ancorché non espressamente motivata su ogni allegazione, comporti il rigetto della pretesa.
La Corte ha inoltre esaminato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della cessionaria del credito, sollevata solo nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e mai contestata nei precedenti gradi di giudizio né nel ricorso. Ha precisato che la memoria non può introdurre nuove censure ma solo illustrare quelle già proposte, con la conseguenza che la mancata tempestiva contestazione ha reso non più discutibile l’accertamento implicito della legittimazione.
Rilevata la conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e della somma di € 7.000,00 in favore della controricorrente, oltre a € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., e dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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