Intervento adesivo dipendente e soccombenza del coadiutore che insiste per il rigetto (Cass. civ. Sez. 1 n. 15372 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo una posizione attiva di contrasto verso l’altro, resta soggetto al principio della soccombenza. L’interventore adesivo dipendente non ha autonoma legittimazione ad impugnare la sentenza, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell’intervento o alla condanna alle spese posta a suo carico. La cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un’eccezione in senso stretto e può essere rilevata dal giudice d’ufficio, anche in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis; essa non può tuttavia essere dichiarata quando l’attore conservi interesse alla sentenza di merito perché solo questa elimina l’atto impugnato dal mondo giuridico.
Il Fatto
Due soci avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la declaratoria di nullità delle delibere di esclusione di un terzo socio, assunte dall’assemblea della società a responsabilità limitata. Nel giudizio di merito la società, poi dichiarata fallita, aveva aderito alla domanda di annullamento proposta dal socio escluso, mentre i due soci ricorrenti erano intervenuti ad adiuvandum sostenendo le ragioni della società, insistendo per il rigetto della domanda.
In appello gli interventori avevano eccepito la cessazione della materia del contendere e lamentato la regolamentazione delle spese di lite a loro sfavore, assumendo di non essere soccombenti in quanto la loro posizione era dipendente da quella della società adiuvata, che aveva invece aderito alla domanda attorea.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, disattendendo tutti e tre i motivi. Quanto alla posizione degli interventori, gli ermellini hanno ribadito il principio per cui il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti assumendo una posizione attiva di contrasto verso l’altro contendente resta soggetto alla regola della soccombenza. Avendo i soci insistito per il rigetto della domanda poi accolta, la condanna alle spese nei loro confronti risultava corretta.
La Corte ha poi chiarito che l’interventore adesivo dipendente non è legittimato ad impugnare autonomamente la sentenza, sicché i ricorrenti non avrebbero potuto rimettere in discussione in appello la pronuncia sulla cessazione della materia del contendere. Il rigetto del gravame, ancorché basato sull’erronea motivazione della novità della domanda, era comunque conforme a diritto.
Quanto alla dedotta violazione dell’obbligo di segnalazione di questioni rilevabili d’ufficio, la censura è stata dichiarata inammissibile per la mescolanza di doglianze appena abbozzate e prive di specifica indicazione della questione che il Tribunale avrebbe dovuto segnalare.
Infine, la Corte ha rilevato che la cessazione della materia del contendere non avrebbe comunque potuto essere dichiarata: l’attore aveva mantenuto interesse alla sentenza di accoglimento, poiché solo la pronuncia di merito avrebbe eliminato la delibera dal mondo giuridico, e le conclusioni difformi rassegnate in primo grado dagli interventori ne imponevano la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
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Nota della Redazione
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