Deducibilità perdite su crediti per ente pubblico economico in liquidazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15421 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deducibilità delle perdite su crediti, ai sensi dell’art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, presuppone un accertamento in concreto dell’irrecuperabilità del credito, che non può essere esclusa in via astratta dalla natura pubblicistica del debitore, quand’anche lo stesso sia ancora in fase di liquidazione volontaria, costituente declinazione pubblicistica delle procedure concorsuali. La certezza dell’irrecuperabilità può essere desunta da elementi fattuali quali l’esito negativo del giudizio arbitrale attivato, l’insufficienza della massa attiva a soddisfare i creditori e la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo. Qualora il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, la deduzione è ammessa anche per gli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la finestra temporale che va dal provvedimento di ammissione alla procedura al periodo d’imposta in cui si procede alla cancellazione del credito dal bilancio. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo un vizio di motivazione, incorra nella preclusione derivante dalla doppia conforme di merito, ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, previa verifica della Guardia di finanza, notificava a una società esercente l’attività di raccolta di rifiuti solidi un avviso di accertamento per l’anno 2012, recuperando a tassazione costi non documentati o non inerenti, con particolare riguardo a perdite su crediti. La contribuente impugnava l’atto, deducendo l’irrecuperabilità di crediti vantati nei confronti di un consorzio a capitale pubblico, poi confluito in un ente pubblico economico in liquidazione, e di altre società, una delle quali non ammessa a una procedura di concordato preventivo.
Il giudice di primo grado annullava in parte l’avviso, con riguardo alle perdite su crediti, e la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello dell’Ufficio. La CTR, in particolare, riteneva provata l’irrecuperabilità dei crediti in ragione dell’esito negativo dell’arbitrato, dell’insufficienza della massa attiva e dell’intervenuta dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia denunciava l’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., rilevando che la sentenza impugnata era conforme a quella di primo grado e che il vizio di motivazione non poteva essere dedotto in presenza di una doppia conforme di merito, ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., oggi trasfuso nell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 101 tuir con riguardo al credito verso il consorzio a capitale pubblico, osservando che il motivo non coglieva l’effettiva ratio decidendi. La CTR aveva fondato il suo convincimento su un accertamento in fatto, valutando la complessiva possibilità di realizzo: l’esito negativo del giudizio arbitrale per mancata nomina del terzo arbitro e l’insufficienza della massa attiva a soddisfare i creditori. La natura pubblica dell’ente, pertanto, non rende ontologicamente temporanea la mancata realizzazione del credito, soprattutto quando l’ente è sottoposto a liquidazione volontaria, che costituisce una declinazione pubblicistica delle procedure concorsuali.
In relazione al credito verso la società non ammessa al concordato, la Corte ha ritenuto che il riferimento della CTR al decreto di inammissibilità della proposta rispondesse a una logica di verifica dell’inadempimento alla proposta presentata un anno prima, dalla quale derivava una prospettiva di soddisfo scemata. La Corte ha richiamato il principio, già affermato da Cass. n. 15218 del 2021, secondo cui, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, la deduzione della perdita su crediti è ammessa anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la finestra temporale che va dal provvedimento di ammissione alla procedura al periodo d’imposta in cui si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
La Corte ha infine rigettato il ricorso, condannando l’Agenzia alla refusione delle spese di lite, con esonero dal pagamento del doppio contributo unificato per la natura pubblica dell’ente.
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Nota della Redazione
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