Compensazione delle spese nel processo tributario per incertezza giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. 5 n. 15445 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/1992, è consentita solo esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, le quali non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge. Costituisce grave ed eccezionale ragione l’oggettiva incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio, da valutarsi con riferimento al momento dell’introduzione della lite. La relativa valutazione del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo se illogica, non quando si fondi sull’assenza di un orientamento consolidato con rilevanza nomofilattica. La rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte determina la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma non l’estinzione del giudizio se vi è un ricorso incidentale sul quale pronunciarsi. In tal caso, il giudice può compensare le spese per soccombenza reciproca ai sensi dell’art. 391, commi 2 e 4, c.p.c.
Il Fatto
Il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate alla sua istanza di rimborso IRPEF, presentata a seguito del riconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa accoglieva il ricorso, ritenendo che l’ambito di applicazione della norma non fosse limitato alle sole pensioni privilegiate. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana rigettava l’appello dell’Amministrazione, compensando tuttavia le spese tra le parti.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 e dell’art. 2697 c.c., ma depositava successivamente atto di rinuncia ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Il contribuente dichiarava di non aderire alla rinuncia, insistendo per la condanna della controparte alle spese e coltivando il ricorso incidentale.
La Corte osserva che, nonostante la rinuncia, non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio, poiché deve pronunciarsi sul ricorso incidentale. Il ricorso principale deve pertanto essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, conformemente al principio per cui la rinuncia non accettata determina tale esito processuale.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ricorda che la compensazione delle spese nel processo tributario richiede una motivazione che espliciti le gravi ed eccezionali ragioni, richiamando il consolidato orientamento secondo cui tra queste rientra l’incertezza giurisprudenziale sulla questione al momento dell’introduzione della causa, come affermato da Cass. n. 9312/2024, Cass. n. 6901/2025, Cass. n. 7992/2022 e Cass. n. 1418/2026.
Nel caso di specie, la compensazione era stata motivata dai giudici di appello con riferimento a un contesto giurisprudenziale non del tutto consolidato. La Corte reputa tale motivazione non illogica, considerando che le pronunce favorevoli alla tesi del contribuente erano sostanzialmente coeve all’introduzione del giudizio di appello, mentre la prima sentenza di legittimità massimata è successiva, essendo la n. 4873/2025. La statuizione di compensazione appare quindi legittima espressione della discrezionalità del giudice di merito.
Infine, in merito alle spese del giudizio di legittimità, la Corte richiama il principio di Cass. n. 30148/2025, secondo cui, in caso di rinuncia non accettata, spetta al giudice il potere di porle a carico del ricorrente ovvero compensarle. Considerato l’esito del ricorso incidentale, la Corte perviene alla compensazione per soccombenza reciproca.
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Nota della Redazione
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