Opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali e impugnazione della delibera: il giudice può sindacare la nullità ma non l’annullabilità senza domanda riconvenzionale (Cass. civ. Sez. 2 n. 15496 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice dell’opposizione può sindacare la nullità della delibera assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia se dedotta dalla parte sia se rilevata d’ufficio. L’annullabilità della medesima delibera, invece, può essere fatta valere solo mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento proposta nell’atto di citazione in opposizione, ai sensi dell’art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto. Tra la causa di opposizione e quella di impugnazione della delibera sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico; qualora i giudizi pendano dinanzi a giudici diversi, può ravvisarsi la relazione di continenza ex art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., mentre se pendono dinanzi al medesimo ufficio va disposta la riunione ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ.; in mancanza, il giudice dell’opposizione può sospendere la causa ex art. 295 o 337, secondo comma, cod. proc. civ., ma solo se il giudizio pregiudiziale risulti ancora pendente.
Il Fatto
Il ricorrente, condomino, aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio per la riscossione dei contributi condominiali, ripartiti nei rendiconti consuntivo 2016/2017 e preventivo 2017/2018, approvati da una delibera assembleare. L’opposizione era stata rigettata dal Giudice di pace e l’appello era stato respinto dal Tribunale, il quale aveva escluso che il giudice dell’opposizione potesse sindacare la validità della delibera, tanto più che la stessa era stata impugnata in un separato giudizio. Avverso tale sentenza il condomino proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 1117, 1123 e 1126 cod. civ. in relazione all’art. 633 cod. proc. civ. e all’art. 63 disp. att. cod. civ., per non aver il Tribunale delibato l’invalidità della delibera assembleare, anche alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 9839 del 2021.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, la quale non si era conformata ai principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 9839 del 2021. La Corte richiama il principio per cui, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità della delibera, dedotta o rilevabile d’ufficio, sia l’annullabilità, ma quest’ultima solo se fatta valere in via d’azione con domanda riconvenzionale, nel rispetto del termine perentorio di cui all’art. 1137, secondo comma, cod. civ.
La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale, superando il più risalente orientamento che limitava il sindacato del giudice dell’opposizione alla perdurante esistenza ed efficacia della delibera, e delineando, come precisato da Cass. n. 2211 del 2025, il rapporto di continenza ex art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. tra la causa di opposizione e quella di impugnazione della delibera, se pendenti dinanzi a giudici diversi, e l’obbligo di riunione ex art. 274 cod. proc. civ. ove pendano dinanzi al medesimo ufficio. Solo in via residuale, qualora non sia possibile la riunione o la declinatoria di continenza, il giudice dell’opposizione può disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 o 337, secondo comma, cod. proc. civ.
Nel caso di specie, i vizi denunciati dal condomino alla delibera assembleare, attenendo alla ripartizione in concreto delle spese, integravano ipotesi di annullabilità e non di nullità della delibera. Ne consegue che, per farli valere nell’ambito del giudizio di opposizione, sarebbe stata necessaria la proposizione di una domanda riconvenzionale di annullamento, non essendo sufficiente una mera eccezione. Il ricorrente aveva però instaurato un autonomo giudizio di impugnazione della delibera dinanzi al Tribunale. La Corte rileva, tuttavia, che il ricorrente non aveva allegato né comprovato che tale giudizio pregiudiziale fosse ancora pendente, requisito indispensabile per poter lamentare la mancata sospensione della causa di opposizione.
La Corte ha infine rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.