Inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi in materia di contributo ambientale CONAI (Cass. civ. Sez. 1 n. 15544 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’atto di appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con la relativa parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza che occorrano forme sacramentali o un progetto alternativo di decisione. Il sindacato di legittimità sulla statuizione di ammissibilità del gravame è limitato, non potendo la parte limitarsi a un generico richiamo all’atto di impugnazione. In materia di spese processuali, il principio di soccombenza è violato solo se la parte interamente vittoriosa venga condannata al pagamento, mentre la mancata compensazione, in caso di soccombenza parziale, è insindacabile in cassazione. È inammissibile il motivo che prospetti per la prima volta in sede di legittimità una questione non tempestivamente sollevata nei gradi di merito, come il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 cod. civ.
Il Fatto
Il CONAI agiva in giudizio nei confronti di una società per l’accertamento dell’obbligo di corresponsione del contributo ambientale sugli imballaggi immessi sul mercato in un determinato periodo, chiedendone la condanna al pagamento. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, accoglieva la domanda del Consorzio, quantificando la somma dovuta sulla base di una consulenza tecnica e del giudicato formatosi su una precedente sentenza resa tra le stesse parti. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Con riferimento al primo motivo, ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 27199 del 2017, secondo cui l’art. 342 cod. proc. civ. non richiede forme particolari, ma esige che l’impugnazione contenga una chiara individuazione dei punti contestati e delle relative doglianze. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la società ricorrente non avesse efficacemente contrastato la valutazione di ammissibilità dell’appello espressa dal giudice di merito, non avendo fornito la trascrizione integrale dell’atto per consentire la verifica della congruità della decisione.
Il secondo e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità. Quanto al motivo concernente l’omesso esame di una comparsa conclusionale, la società non ne aveva esposto il contenuto e tale atto risultava depositato fuori termine. Quanto al motivo relativo alla violazione dell’art. 1227 cod. civ., la Corte ha rilevato che il richiamo al concorso del fatto colposo del creditore era stato effettuato per la prima volta solo in appello, senza che la ricorrente avesse chiarito dove e quando la questione fosse stata tempestivamente proposta.
Il terzo motivo, concernente la violazione delle regole sull’onere della prova in relazione all’accertamento dell’an e del quantum debeatur, è stato ritenuto di carattere meritale. La Corte ha precisato che il giudizio sul valore probatorio del giudicato formato sulla sentenza del Tribunale di Milano, che aveva già accertato la natura di imballaggi dei beni prodotti, non è sindacabile in sede di legittimità.
Infine, in ordine al quarto motivo sulle spese di lite, la Corte ha confermato il principio per cui la violazione del principio di soccombenza ricorre solo quando la parte interamente vittoriosa sia condannata al pagamento. Nel caso in esame, la soccombenza, seppur parziale, della società escludeva la censura, essendo la valutazione sulla mancata compensazione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.